Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine

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1.2 La nuova normativa proposta

1.2.1 Proposte presentate nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l’utilizzo abusivo di armi»

Al numero 1.1.1 sono state già brevemente elencate le misure che il Consiglio federale aveva proposto nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006 al fine di colmare le lacune esistenti nello scambio d’informazioni.

I pubblici ministeri o i giudici sono quindi tenuti a comunicare allo Stato maggiore di condotta i militari o le persone soggette all’obbligo di leva per i quali sussiste il motivo fondato che possano esporre a pericolo se stessi o terzi con l’arma da fuoco. In questo modo lo Stato maggiore di condotta viene rapidamente a conoscenza di fatti che suffragano il possibile potenziale di violenza di un militare o di una persona soggetta all’obbligo di leva, permettendogli immediatamente di valutare e, se necessario, adottare le misure del caso quali il ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale. La base giuridica pertinente sarà inserita nell’articolo 75 capoverso 2bis CPP.

Lo Stato maggiore di condotta registra nel PISA le informazioni sulle persone per le quali sussiste un timore fondato che possano esporre a pericolo se stesse o terzi con l’arma da fuoco. Occorre inoltre adeguare la LSIM che disciplina il sistema d’informazione PISA (in particolare l’art. 14 cpv. 1 lett. ebische definisce i dati contenuti nel sistema). Nella LSIM saranno create anche le basi giuridiche formali per altri due sistemi d’informazione in cui verranno, tra l’altro, trattati i dati personali relativi alle armi personali e le armi in prestito dell’esercito consegnate a terzi che non sono militari. Si tratta del «sistema d’informazione per la gestione integrata delle risorse (PSN)» e del «sistema d’informazione Amministrazione della federazione e delle società (AFS)».

Le competenti autorità civili e militari dovranno essere inoltre informate attivamente sulle registrazioni nel sistema ARMADA su autorizzazioni rifiutate o revocate o armi da fuoco ritirate a titolo cautelare o definitivo. In questo modo l’autorità notificata può esaminare, se sussistono motivi che giustifichino il ritiro cautelare, il sequestro rispettivamente il ritiro definitivo o la confisca definitiva dell’arma anche in virtù del diritto della cui esecuzione è responsabile. A tale scopo occorre modificare l’articolo 32c LArm che disciplina la comunicazione di dati registrati nel sistema ARMADA.

Inoltre, verrà creata la base giuridica per il collegamento dei registri cantonali delle armi, la cosiddetta «piattaforma sulle armi». Le autorità in possesso dei diritti d’accesso necessari, saranno peraltro in grado di consultare, mediante un’unica interrogazione, sia i registri cantonali delle armi sia il sistema ARMADA. Occorrerà pertanto adeguare gli articoli 32a capoverso 2 e 32c LArm che costituiscono le basi giuridiche per i registri cantonali delle armi e disciplinano, nello specifico, la comunicazione dei dati ivi contenuti. Attualmente i dati sono registrati in diversi sistemi della Confederazione (ARMADA) e dei Cantoni. Nessuna di queste banche dati contiene informazioni sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco per tutta la Svizzera. Per quanto riguarda le interrogazioni sul possesso di armi, gli uffici cantonali delle armi devono pertanto consultare in primis il proprio sistema e i sistemi della Confederazione (sistema ARMADA, sistema di ricerca di polizia) e, in seguito, procedere a ulteriori accertamenti indirizzando pertinenti richieste agli uffici delle armi di altri Cantoni. Di norma, si stabilisce quali altri uffici cantonali interpellare sulla base dei precedenti luoghi di domicilio dell’acquirente o del possessore