Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine
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È stata valutata anche la domanda se ogni possesso di armi vada assoggettato all’obbligo di comunicazione o se occorra stabilire deroghe. La presente soluzione prevede un obbligo di notifica per il possesso di tutte le armi da fuoco e delle loro parti essenziali (per le quali si applicano i medesimi requisiti dell’acquisto), che non sono ancora registrate nei registri cantonali delle armi. La proposta si basa sulle seguenti considerazioni.
Fino all’adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi2, entrato in vigore il 12 dicembre 2008, la registrazione delle armi da fuoco non era uniforme e poteva differire da Cantone a Cantone. Alcuni Cantoni registrano l’acquisto di determinate armi da fuoco già da decenni, mentre altri, invece, hanno iniziato a farlo soltanto a partire dal 12 dicembre 2008. Le cosiddette armi soggette a dichiarazione, ovvero le armi da caccia e da sport, vengono ad esempio iscritte in tutti i registri cantonali delle armi soltanto dal 12 dicembre 2008. In precedenza il loro acquisto avveniva mediante contratto scritto e senza che l’ufficio cantonale delle armi ne venisse a conoscenza. Alla luce di quanto precede, le armi da fuoco e le loro parti essenziali acquistate prima del 12 dicembre 2008 dovranno pertanto essere dichiarate a posteriori. A partire da tale data ogni acquisto legale di un’arma da fuoco è infatti iscritto nel registro cantonale delle armi. Occorre inoltre escludere dall’obbligo le armi da fuoco che, nell’ambito dell’adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi, sono state già dichiarate all’ufficio cantonale delle armi conformemente all’articolo 42a LArm.
Durante la seduta del gruppo di lavoro Armi e munizioni tenutasi il 27 febbraio 2013 e anche in altre occasioni successive, diversi rappresentanti degli uffici cantonali delle armi si sono espressi negativamente sulla proposta di registrare a posteriori tutte le armi da fuoco. Ritengono, infatti, che sarebbe più opportuno abolire la categoria delle «armi soggette all’obbligo di dichiarazione». Ne conseguirebbe che ogni acquisto di un’arma da fuoco dovrebbe essere prima autorizzato dall’ufficio cantonale delle armi. Quest’ultimo sarebbe quindi tenuto precedentemente a valutare in modo approfondito se i requisiti per l’acquisto sono soddisfatti. Verrebbero così eliminate le situazioni che si creano attualmente quando, nell’ambito della comunicazione di armi da fuoco soggette a dichiarazione, si constata che la persona in questione non adempie i requisiti per l’acquisto di armi, ad esempio perché è iscritta nel casellario giudiziale a causa di crimini o delitti commessi ripetutamente. In questi casi il competente ufficio cantonale delle armi deve sequestrare l’arma in questione. Tuttavia, vi riesce senza problemi soltanto quando nei confronti della persona è in corso un procedimento penale poiché, di regola, soltanto in tal caso il pubblico ministero rilascia un ordine di perquisizione domiciliare. Durante le perquisizioni domiciliari la polizia è infatti autorizzata a sequestrare anche armi.
Il controllo dei requisiti da parte dall’ufficio cantonale delle armi per stabilire se una persona è autorizzata ad acquistare un’arma, è effettuato anche quando sono notificate «armi soggette a dichiarazione». Il dispendio lavorativo causato all’ufficio cantonale delle armi da questi casi non può essere addebitato alla persona in questione poiché la legge sulle armi non prevede questa possibilità.
Inoltre, diversi corpi di polizia sono a corto di personale e i rappresentanti degli uffici cantonali delle armi temono di non ricevere personale aggiuntivo per far fronte a questo nuovo compito. Gli uffici cantonali delle armi quindi non sarebbero proba-
2 FF 2004 6343