Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
L’ampliamento dei campi di dati nel sistema d’informazione PISA e l’implementazione dell’identificatore comune (numero d’assicurato) causeranno costi di programmazione di 350 000 franchi.
Le modifiche legislative concernenti le comunicazioni automatizzate dal sistema ARMADA, gestito dall’Ufficio centrale Armi di fedpol, agli uffici cantonali delle armi e allo Stato maggiore di condotta necessiteranno di un adeguamento di ARMADA. Questi lavori richiederanno circa 150 000 franchi i quali saranno assunti dal DFGP.
L’allacciamento di ARMADA ai registri cantonali delle armi genererà tuttavia ulteriori costi. Poiché nell’ambito del progetto HPI «piattaforma sulle armi» non è stata finora allestita una descrizione tecnica vincolante e visto che occorrerà prendere ancora diverse decisioni di carattere tecnologico, non è possibile fornire informazioni attendibili sui costi generati dall’allacciamento di ARMADA ai sistemi informatici cantonali. Il DFGP ha tuttavia già eseguito diversi lavori preparatori e messo a disposizione nel 2013 complessivamente 400 000 franchi per tali lavori. Anche i mezzi necessari nel 2014 saranno resi disponibili dal DFGP e, secondo lo sviluppo del progetto, potranno ammontare a diverse centinaia di migliaia di franchi.
La gestione dell’applicativo ARMADA, ampliato nel modo summenzionato, causerà spese d’esercizio aggiuntive. Viste le informazioni attuali che, tuttavia, non sono ancora complete, si prospettano spese aggiuntive di 200 000 franchi all’anno. Si tratta infatti di un nuovo compito supplementare per il DFGP e i relativi mezzi necessari vanno pertanto iscritti nel preventivo con un conseguente aumento del limite di spesa.
3.1.2 Ripercussioni in materia di personale
Attualmente non si prevedono ripercussioni sull’effettivo del personale riconducibili alla presente modifica legislativa.
3.2 Per i Cantoni e i Comuni, nonché per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna
Come illustrato al numero 1.5, sono i Cantoni ad applicare la legge sulle armi in virtù dell’articolo 38 LArm. Spetterà pertanto agli uffici cantonali delle armi, che fanno parte dei corpi di polizia cantonali, procedere alla registrazione successiva delle armi da fuoco e delle loro parti essenziali segnalate. Anche il fatto che si tratti di un lavoro correlato a un onere quasi incalcolabile è già stato spiegato al numero 1.5.
4 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale
4.1 Programma di legislatura
Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 20121 sul programma di legislatura 2011-2015, né nel decreto federale del 15 giugno 20122 sul programma di legislatura 2011-2015. Il progetto ha lo scopo in particolare di attuare