Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine

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bilmente in grado di venire a capo dell’enorme dispendio generato dalla registrazione successiva delle armi da fuoco e delle loro parti essenziali.

La mozione 13.3002 è stata completata con la richiesta di registrare a posteriori tutte le armi da fuoco. Con la presente revisione s’intende attuare tale richiesta. L’abolizione della categoria delle armi da fuoco soggette a dichiarazione (armi da caccia e da sport) non consente di raggiungere l’obiettivo, perseguito dalla presente modifica, di iscrivere il più rapidamente possibile tutte le armi da fuoco nei pertinenti registri cantonali. Le armi da fuoco sono prodotti duraturi con un lungo ciclo di vita. È quindi possibile che in alcuni casi la registrazione di un’arma avvenga soltanto in seguito a una successione ereditaria e al conseguente trapasso della proprietà.

Il fatto di abolire la categoria delle armi da fuoco soggette a dichiarazione a favore dell’introduzione di un obbligo di autorizzazione generale, costituirebbe inoltre un cambio fondamentale del sistema del diritto sulle armi che richiederebbe una revisione totale del diritto in questione. Il sistema della legislazione sulle armi si basa su un equilibrio stabilito a livello politico tra i vari gruppi d’interesse che è opportuno non mettere in questione se non vi è un’assoluta necessità. L’introduzione di un ulteriore obbligo di notifica per tali armi sembra un intervento d’intensità appropriata per raggiungere lo scopo previsto, sebbene un sistema uniforme di autorizzazione presenti vantaggi in termini amministrativi e di economia processuale.

1.4 Coordinamento di compiti e finanze

Indubbiamente la registrazione successiva di tutte le armi da fuoco e delle loro parti essenziali causerà un onere notevole, quasi incalcolabile, per le autorità cantonali delle armi.

Nel complesso si presume che siano circa due milioni le armi da fuoco in possesso di privati e non è nota la quantità di queste armi che dovranno essere notificate o saranno oggetto della deroga alla comunicazione.

Un obbligo di comunicazione era stato previsto già nel quadro dell’adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi per le armi soggette a dichiarazione e le loro parti essenziali (quindi soltanto per una delle tre categorie di armi da fuoco e loro parti essenziali). Inoltre sussistevano eccezioni a tale obbligo di comunicazione. L’esperienza delle autorità di esecuzione nell’ambito di tale obbligo ha mostrato che in molti casi i dati comunicati non erano precisi per mancanza di conoscenze tecniche e che era stato necessario chiedere ulteriori informazioni all’autore della comunicazione. La registrazione di tutte le armi da fuoco corrisponde in particolare a un’esigenza della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP). Oltre alla creazione di un obbligo di comunicazione, non sembra esservi altra soluzione per consentire alle autorità cantonali di esecuzione di venire rapidamente a conoscenza di armi da fuoco e di loro parti essenziali che attualmente non sono ancora iscritte nei registri cantonali delle armi.

L’implementazione in VOSTRA del numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS è correlata con un notevole dispendio finanziario (cfr. 3.1.1). Lo scopo è in particolare di potenziare la qualità dei dati e di ridurre così il rischio di scambiare le persone. Questo permetterà inoltre di creare nuove interfacce e nuove possibilità di trasmissione dei dati che, per motivi legati alla qualità dei dati, si basano sul numero d’assicurato. Occorre tuttavia considerare che il diritto in materia di casellario giudiziale è sottoposto attualmente a revisione totale (cfr. n. 1.2.1). Poiché al momento non è tuttavia chiaro quale dei due avamprogetti verrà attuato con maggiore rapidità,