Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine

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manualmente. Affinché tale compito possa essere eseguito in modo accurato dopo l’entrata in vigore della legge, nella disposizione finale del CP verrà concesso un periodo transitorio di sei mesi.

2.2 Codice di procedura penale

Art. 75 cpv. 3bis

Chi dirige il procedimento (cfr. art. 61 Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0) è tenuto a informare lo Stato maggiore di condotta riguardo a procedimenti penali pendenti nei confronti di militari o di persone soggette all’obbligo di leva, se, in base alle informazioni emerse nel procedimento penale, sussistono seri segni o indizi che la persona imputata possa mettere in pericolo se stessa o terzi con un’arma da fuoco. Visto il ruolo centrale svolto nel quadro del procedimento penale, chi dirige il procedimento sembra essere più idoneo a valutare se una persona rischia di mettere in pericolo se stessa o terzi. Lo scopo di questo tipo di comunicazione è di impedire che una persona oggetto di un procedimento penale pendente possa utilizzare in modo abusivo la propria arma personale dell’esercito o ne riceva una in dotazione. Dalla comunicazione devono emergere le circostanze secondo cui vi è il serio pericolo che l’arma dell’esercito venga utilizzata in modo abusivo. Nel valutare se occorra effettuare una comunicazione è necessario tenere conto di tutte le circostanze inerenti al procedimento penale, quali il contesto specifico del caso, il modo in cui è stato compiuto il reato, i motivi del reato, il comportamento dell’imputato durante la deposizione, i risultati della perizia psichiatrica e altre informazioni utili. Qualora l’autorità militare competente necessiti di indicazioni più precise può rivolgersi all’autorità che ha effettuato la comunicazione.

Le armi personali cedute in proprietà al momento del proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare, dopo la cessione sottostanno alle disposizioni della legislazione sulle armi. Spetterà dunque all’ufficio cantonale delle armi, e non più allo Stato maggiore di condotta, procedere a un eventuale sequestro dell’arma.

2.3 Legge militare

Art. 113 Cessione dell’arma personale

La verifica del potenziale di violenza dei militari destinati a portare un’arma deve essere concretizzata sulla base delle necessità particolari dell’esercito e impostata sul maneggio delle armi.

I capoversi 1 e 2 limitano l’oggetto della verifica ai possibili motivi che predispongono una persona ad abusare dell’arma. I capoversi 3 e 4 disciplinano il rilevamento specifico dei dati, che può essere effettuato anche senza il consenso delle persone interessate. Questa soluzione è necessaria per poter imporre l’adempimento dell’obbligo di prestare servizio militare. Il capoverso 6 autorizza le persone assoggettate al vincolo del segreto d’ufficio o professionale a comunicare ai servizi competenti del DDPS l’esistenza di indizi di un possibile rischio che un militare abusi dell’arma. Il capoverso 7 introduce a livello di legge la possibilità anche per i terzi (ad es. familiari o colleghi di lavoro) di comunicare ai servizi del DDPS l’esistenza di seri segni o indizi che un militare possa mettere in pericolo se stesso o terzi con l’arma personale; questa possibilità è attualmente già prevista a livello di ordinanza.