Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine

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5.4 Protezione dei dati

Conformemente all’articolo 17 capoverso 2 della legge sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), gli organi federali possono trattare i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità nonché rendere accessibili dati di cui all’articolo 19 capoverso 3 LPD mediante una procedura di richiamo, soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale.

Al fine di garantire lo scambio dei dati necessari in materia di armi tra le diverse autorità civili e militari interessate e i sistemi d’informazione da esse gestiti, occorre adeguare le basi giuridiche già esistenti (nel caso di PISA, MEDISA, sistema ARMADA) o crearne delle nuove (nel caso di PSN, VV Admin).