Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine
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motivo d’impedimento al possesso di armi anche ai sensi della legge sulle armi (art. 8 cpv. 2 LArm). Sono considerati motivi d’impedimento in particolare indizi che la persona in questione possa esporre a pericolo se stessa o terzi e l’iscrizione nel casellario giudiziale in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini commessi ripetutamente. In concreto significa che l’autorità cantonale deve controllare se occorre revocare eventuali autorizzazioni già rilasciate e sequestrare e, se necessario, confiscare definitivamente le armi già in possesso della persona in questione.
Il sistema ARMADA di norma è consultato dalle autorità cantonali soltanto in occasione di domande (nuove) di autorizzazione oppure dallo Stato maggiore di condotta nell’ambito del reclutamento, della promozione, dell’esclusione dall’esercito o della cessione in proprietà dell’arma personale.
Misura:
Le competenti autorità civili o militari devono essere informate attivamente sulle registrazioni nel sistema ARMADA concernenti il rifiuto o la revoca di autorizzazioni oppure il ritiro cautelare o definitivo di armi.
Sia la misura di cui al numero 1 sia la misura appena proposta perseguono il medesimo scopo, ovvero che le autorità militari e civili vengano tempestivamente informate su rifiuti o revoche di autorizzazioni e su ritiri cautelari o definitivi di armi ordinati dalle rispettive autorità. In questo modo si permetterebbe all’autorità notificata di esaminare immediatamente se, in virtù del diritto di cui le compete l’esecuzione, deve provvedere al ritiro dell’arma da fuoco.
3. L’Ufficio federale di giustizia è responsabile della gestione del sistema d’informazione VOSTRA sul casellario giudiziale e comunica allo Stato maggiore di condotta, sotto forma di tabella, le sentenze penali per un crimine o un delitto, le misure privative della libertà e le decisioni concernenti l’insuccesso del periodo di prova di persone soggette all’obbligo di leva e di militari (art. 367 cpv. 2terdel Codice penale, CP; RS 311). Lo Stato maggiore di condotta esamina queste comunicazioni per accertare un’eventuale necessità d’intervento quali il ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale o addirittura l’esclusione dall’esercito (art. 22 LM). Al momento vengono analizzate circa 200 – 300 comunicazioni al giorno e il raffronto dei dati è eseguito tramite il controllo delle generalità. Se lo Stato maggiore di condotta conferma che una persona condannata è un militare, gli sono trasmessi anche i dati penali registrati in VOSTRA. I dati per ora non sono ancora trasmessi tramite procedura automatizzata nonostante esista già una base giuridica in merito (art. 367 cpv. 2quinquiesCP).
Il raffronto manuale delle generalità è una procedura onerosa e soggetta a errori viste le grafie a volte diverse dei nomi. Le autorità militari utilizzano il numero d’assicurato AVS per identificare in modo univoco i militari (art. 2 cpv. 1 lett. b della legge federale sui sistemi d’informazione militari, LSIM; RS 510.91). Al momento non esiste ancora alcuna base giuridica che permetta di utilizzare il numero d’assicurato AVS in VOSTRA.
Misura:
Al fine di comunicare ed esaminare i dati in modo sicuro, semplice e rapido occorre adeguare le basi giuridiche del casellario giudiziale informatizzato affinché possa esservi utilizzato il numero d’assicurato AVS.