Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine

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d. i sistemi federale e cantonali d’informazione sulle armi vanno collegati affinché

gli utenti autorizzati possano verificare, con un’unica ricerca, se una persona figura in uno o più sistemi.

La creazione delle possibilità di cui alle lettere a e b era stata già proposta dal Consiglio federale nel rapporto in adempimento del postulato 12.3006.

La lettera c tiene conto delle richieste avanzate in merito a un reciproco accesso online delle autorità cantonali ai registri cantonali delle armi (art. 32a cpv. 2 LArm). Si tratta in particolare della realizzazione di una piattaforma sulle armi che fa parte di un progetto cantonale sull’armonizzazione dei sistemi informatici di polizia (Harmonisierung der Polizeiinformatik, HPI). Nell’ambito dell’iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi», nel febbraio 2011 era stato assicurato che l’accesso online reciproco sui sistemi d’informazione elettronici relativi all’acquisto di armi da fuoco (art. 32a cpv. 2 LArm) sarebbe stato messo in atto rapidamente. L’attuazione del progetto è stata ritardata soprattutto da problemi di natura tecnica.

Per collegare tra di loro due sistemi d’informazione diversi di cui ciascuno dispone già di sufficienti basi giuridiche nei corrispondenti atti normativi, occorre creare un fondamento legale formale. Tale fondamento sarà inserito nella legge sulle armi. Questa collocazione pare ragionevole e corretta dal punto di vista sistematico, poiché anche la base legale formale per i sistemi d’informazione cantonali si trovano nella medesima legge. Infatti, l’articolo 32a capoverso 2 LArm attualmente sancisce già l’obbligo per i Cantoni di gestire un sistema d’informazione elettronico relativo all’acquisto di armi da fuoco.

Infine, la lettera d della mozione ha lo scopo di permettere che con un unico accesso online si possano consultare sia le banche dati cantonali sia il sistema ARMADA gestito da fedpol, a condizione che si disponga dei necessari diritti d’accesso ai corrispondenti sistemi d’informazione.

- Mozione 13.3003 Armi. Utilizzo del numero AVS

La mozione 13.3003 incarica il Consiglio federale di modificare le basi legali affinché le autorità responsabili dell’esecuzione della legge sulle armi e del Codice di procedura penale possano utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) e di presentare all’Assemblea federale quanto prima, ma al più tardi entro l’autunno 2013, un corrispondente messaggio.

Dalla motivazione della mozione si evince che lo scopo dell’intervento è di migliorare l’attuale flusso di comunicazione da VOSTRA al PISA introducendo nel casellario giudiziale il numero d’assicurazione sociale. Senza la possibilità di utilizzare tale numero, il raffronto delle generalità di VOSTRA comunicate allo Stato maggiore di condotta con i dati disponibili presso il DDPS è, infatti, oneroso e delicato a causa del rischio di errori.

Pur dichiarandosi pienamente d’accordo con il contenuto della mozione, anche in questo caso il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione per motivi formali (la scadenza posta per l’allestimento del messaggio è troppo breve).

Il 18 giugno 2013 il Consiglio degli Stati ha approvato, in merito a tutte e quattro le mozioni, una proroga fino alla fine del 2013 della scadenza per l’elaborazione del messaggio. Gli adeguamenti non sono stati ancora dibattuti dal Consiglio nazionale.