Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine

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2.4 Legge federale sui sistemi d’informazione militari

Nell’ambito dell’attuazione delle mozioni 13.3000-13.3003, depositate in relazione al postulato 12.3006 della Commissione per la politica di sicurezza del Consiglio nazionale («Combattere l’utilizzo abusivo delle armi»), occorre tra l’altro assicurare lo scambio di informazioni tra le diverse autorità civili e militari interessate, affinché possano disporre dei dati loro necessari, e quindi va migliorato anche lo scambio di dati tra i diversi sistemi d’informazione gestiti da queste autorità.

In seno all’esercito, in funzione dello scopo del trattamento, i dati personali riguardanti l’arma personale, quali la consegna, il ritiro ordinario, il deposito, il ritiro cautelare, il ritiro definitivo e la cessione in proprietà dell’arma con i relativi motivi di impedimento, vengono trattati in diversi sistemi d’informazione della logistica, dello Stato maggiore di condotta e, nell’ambito del tiro fuori del servizio, anche in sistemi delle Forze terrestri. Nel quadro della rete integrata dei sistemi d’informazione ai sensi dell’articolo 4 LSIM, i dati trattati in tutti questi sistemi possono essere trasferiti da un sistema d’informazione militare all’altro.

Seguendo questo modello, occorre migliorare lo scambio di dati con i sistemi d’informazione delle autorità civili conformemente alla legislazione sulle armi. Per ragioni di sicurezza e di costi, lo scambio di dati deve avvenire attraverso una sola interfaccia del sistema d’informazione militare per la gestione integrata delle risorse (PSN). Occorre quindi creare le basi legali necessarie a tal fine e adeguare le basi legali applicabili al sistema d’informazione per la gestione del personale dell’esercito (PISA) e al sistema d’informazione medica dell’esercito (MEDISA).

Art. 14 cpv. 1 lett. ebise h

Nella LSIM si intende prevedere esplicitamente che in futuro possano essere trattati nel PISA anche dati di procedimenti penali in corso e comunicazioni ai sensi dell’articolo 113 LM se questi dati alludono a un serio pericolo per il militare stesso o per terzi. Presso lo Stato maggiore di condotta dell’esercito verrà costituito un dossier in forma cartacea per ogni procedura di verifica dei motivi di impedimento alla consegna dell’arma personale. La gestione elettronica delle informazioni serve sia a garantire la sicurezza dei dati, sia a garantire la tracciabilità delle decisioni relative alla consegna o al ritiro cautelare, definitivo o ordinario dell’arma personale. Grazie a questa disposizione, lo Stato maggiore di condotta potrà finalmente adottare tempestivamente i necessari provvedimenti proprio in conseguenza dei motivi d’impedimento alla cessione dell’arma personale e quindi anche dell’arma in prestito ai sensi dell’articolo 113 LM, ad esempio decidendo una sospensione della chiamata in servizio, ritirando l’arma personale e l’arma in prestito o avviando un controllo di sicurezza relativo alle persone. D’altra parte, lo Stato maggiore di condotta potrà trattare anche i dati medici di base del Servizio medico militare che comportano il ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito. Inoltre, potranno essere trattate anche le decisioni riguardanti il ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito, compresi i motivi che hanno condotto a tale decisione.

Art. 16 cpv. 3 lett. e e 3bis

La comunicazione della decisione concernente il ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale e dell’arma in prestito serve a consentire agli organi incaricati dell’esecuzione di adeguare il loro modo di agire nel procedere al ritiro cautelare