Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine
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gestione di un tale ufficio centrale sia attribuita ai Cantoni, poiché l’obiettivo è di valutare le tracce di armi da fuoco soprattutto per chiarire e perseguire reati di competenza cantonale. È altrettanto opportuno che il servizio preposto alla gestione del servizio di coordinamento gestisca anche le relative «banche dati sulla valutazione di tracce di armi da fuoco relative ad armi, munizioni, in particolare munizioni impiegate per un reato, e persone coinvolte nella commissione di reato o vittime di reati (ASWA)».
Visto che le informazioni necessarie sono rese pertanto disponibili da altri servizi non occorre che l’Ufficio centrale Armi allestisca e gestisca banche dati concernenti armi e munizioni. Nell’ambito della presente revisione s’intende pertanto abrogare le lettere e ed f che attribuiscono all’Ufficio centrale Armi la gestione delle banche dati WANDA e MUNDA nonché delle «banche dati sulla valutazione di tracce di armi da fuoco relative ad armi, munizioni, in particolare munizioni impiegate per un reato, e persone coinvolte nella commissione di reato o vittime di reati (ASWA)». È invece posticipata l’abrogazione dell’articolo 31d LArm che costituisce la base giuridica per la gestione di un servizio nazionale di coordinamento per la valutazione delle tracce di armi da fuoco.
Cpv. 3
La direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, trasposta nel diritto svizzero quale sviluppo dell’acquis di Schengen, statuisce l’allestimento di un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato. Nell’articolo 32a capoverso 2 LArm è stata creata una base legale formale cui i Cantoni possono fare direttamente riferimento. La disposizione è entrata in vigore il 28 luglio 2010.
L’integrazione del capoverso 3 e dell’articolo 32c capoverso 3bisLArm costituisce la base giuridica per la realizzazione della cosiddetta «piattaforma sulle armi». Si tratta di un progetto cantonale che fa parte di un più ampio progetto di armonizzazione dell’informatica di polizia in Svizzera (HPI).
Mediante un unico accesso online sarà possibile consultare contemporaneamente tutte le banche dati cantonali e il sistema ARMADA della Confederazione. L’accesso sarà tuttavia consentito soltanto a chi dispone delle pertinenti autorizzazioni per accedere alle singole banche dati. La base legale formale richiesta, necessaria per collegare i sistemi d’informazione, è creata con l’aggiunta di una frase al capoverso 3 la quale attua la lettera d della mozione 13.3002.
Art. 32abisUtilizzazione del numero d’assicurato
Il presente articolo è sottoposto a revisione totale. Come illustrato in merito all’articolo 366a CP, l’articolo 50e LAVS consente di utilizzare il numero d’assicurato in modo sistematico soltanto se una legge federale lo prevede e se lo scopo dell’utilizzazione e gli aventi diritto sono definiti. Il tenore vigente dell’articolo 32abisLArm autorizza soltanto l’Ufficio centrale Armi a utilizzare il numero d’assicurato e unicamente per trattarlo nella banca dati DAWA. Le autorità militari competenti comunicano il numero in virtù dell’articolo 32j capoverso 2 LArm.
Secondo il tenore vigente, le autorità cantonali di esecuzione non sono pertanto autorizzate a utilizzare il numero d’assicurato. Attualmente, infatti, il numero non