Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine

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Questa proposta è stata posta in consultazione dal Consiglio federale già nell’ottobre 2012 nel quadro della creazione di una nuova legge sul casellario giudiziale (LCaGi). Quest’ultima costituisce in sostanza una revisione totale del diritto del casellario giudiziale cui è correlata l’abrogazione delle attuali disposizioni in materia di casellario giudiziale contenute nel CP. Al momento non è tuttavia chiaro quale dei due avamprogetti verrà attuato con maggiore rapidità, la LCaGi oppure la presente legge. Le proposte di modifica di cui sopra sono pertanto contenute in entrambi gli avamprogetti e continueranno a essere trattate in parallelo.

La procedura di consultazione sulla LCaGi si è conclusa il 14 febbraio 2013. L’introduzione del numero d’assicurato quale mezzo per identificare le persone ha suscitato critiche da parte di diversi Cantoni, anche se sono soltanto i Cantoni AG, AI, AR, NE e VD a rifiutarne esplicitamente l’utilizzo. In via generale è stato criticato che il numero d’assicurato venga utilizzato per uno scopo diverso da quello stabilito. Occorre tuttavia obiettare che all’articolo 50e LAVS il legislatore autorizza esplicitamente l’utilizzo del numero d’assicurato al di fuori del settore delle assicurazioni sociali. È ad esempio previsto l’utilizzo del numero d’assicurato quale identificatore personale anche nell’ambito del registro fondiario. Era stato inoltre contestato che in passato a molte persone era stato attribuito più di un numero. I meccanismi di controllo moderni sono ormai talmente rigidi che questo genere di errore può essere pressoché escluso. È stato motivo di critiche anche il fatto che l’utilizzo sempre più esteso del numero d’assicurato consenta di collegare i dati con maggiore facilità, comportando così un aumento del potenziale di abuso. Alcuni partecipanti alla consultazione avevano pertanto proposto di utilizzare un identificatore settoriale come nell’ambito delle cartelle informatizzate dei pazienti. In tale ambito era stato infatti introdotto un identificatore settoriale, dato che le cartelle elettroniche dovevano essere tenute in modo anonimizzato. Poiché i dati in questione, a determinate condizioni, dovevano essere comunque attribuibili a una persona, la creazione di un nuovo identificatore settoriale collegato al numero d’assicurato era stata in questo caso indispensabile. Nell’ambito del casellario giudiziale il numero d’assicurato assolverà invece una funzione d’identificatore completamente diversa. Infatti, sarà gestito soltanto all’interno del sistema con lo scopo di migliorare l’identificazione delle persone, senza tuttavia figurare sugli estratti. Non è pertanto necessario ricorrere a un identificatore settoriale nell’ambito di VOSTRA. La sua implementazione e il suo utilizzo nello scambio di dati tra VOSTRA e PISA sarebbero, in realtà, molto più dispendiosi e comporterebbero costi maggiori. Per ogni ulteriore collegamento di VOSTRA a un’altra banca dati occorre inoltre creare una nuova base legale. Infine, è stato criticato il fatto che non tutte le persone registrate nel casellario giudiziale dispongono di un numero d’assicurato, motivo per cui in VOSTRA occorrerebbe ad esempio utilizzare il numero SIMIC. Questo problema non si pone per quanto riguarda l’utilizzo del numero d’assicurato ai fini della trasmissione di dati allo Stato maggiore di condotta. Eventuali lacune saranno colmate nel quadro del progetto LCaGi.

I restanti adeguamenti della legge sulle armi sono piuttosto di natura tecnica e d’importanza secondaria e sono illustrati al numero 2.5 nei commenti ai rispettivi articoli.