Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine

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per gli uffici cantonali delle armi. Per questo motivo e sulla base delle esperienze maturate dagli uffici cantonali delle armi riguardo alle scarse notifiche di possesso di armi da parte di «cittadini di determinati Stati», si è deciso di rinunciare all’integrazione di questa procedura.

Art. 34 lett. i

La violazione intenzionale del nuovo obbligo di comunicazione di cui all’articolo 42a capoverso 1, sarà punita con una multa. La multa pare una sanzione appropriata se si considerano le altre fattispecie penali sancite dagli articoli 33 e 34 LArm. Il vigente articolo 34 capoverso 1 lettera i LArm prevede già una multa per la violazione di diversi obblighi di notifica statuiti dalla legge. L’articolo 34 capoverso 2 LArm stabilisce inoltre che in casi di lieve entità si può prescindere da ogni pena.

Per conferire maggior peso all’obbligo di comunicazione sarebbe inoltre ipotizzabile che, in caso di violazione dell’obbligo, l’arma da fuoco venisse sequestrata e confiscata definitivamente senza alcun indennizzo.

Il sequestro e la confisca definitiva sono ingerenze nella garanzia della proprietà. Tali restrizioni dei diritti fondamentali devono corrispondere al principio di proporzionalità. Devono essere pertanto nell’interesse pubblico e prefiggersi in particolare di preservare la sicurezza e l’ordine pubblici. Qualora non sia previsto come (ulteriore) misura sanzionatoria, l’intervento senza indennizzo non deve superare quel che è necessario per raggiungere lo scopo giuridico che, per quanto riguarda la confisca di un oggetto, di regola è costituito dalla sua utilizzazione e dalla consegna dell’importo netto del ricavato al legittimo proprietario.

Di conseguenza, s’intende punire la violazione dell’obbligo di comunicazione proposto con una multa e non con la confisca definitiva senza indennizzo.

3 Ripercussioni

3.1 Per la Confederazione

3.1.1 Ripercussioni finanziarie

Per l’introduzione del numero d’assicurato di cui all’articolo 50c LAVS in VOSTRA e la programmazione di un’interfaccia tra il PISA e VOSTRA occorrono, secondo una stima provvisoria dei costi informatici, circa 1,9 milioni di franchi. La stima non comprende i costi per eventuali ampliamenti dell’hardware poiché al momento è difficile valutarne la necessità. Non è possibile far fronte al capitale necessario con il preventivo ordinario per l’informatica del DFGP per il casellario giudiziale: l’importo annuo allocato per piccole modifiche tecniche di VOSTRA ammonta, infatti, a circa 150 000 franchi. Per il finanziamento della riprogrammazione, il DFGP dovrà pertanto presentare tempestivamente al Consiglio federale una richiesta di mezzi TIC supplementari.

Nel caso dei sistemi d’informazione MEDISA, PSN e VVAdmin si tratta di sistemi già esistenti. Con la creazione delle presenti basi legali formali non viene generato alcun onere finanziario supplementare.