Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine
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dell’arma, in particolare se occorre ritirare l’arma personale o l’arma in prestito a persone riguardo alle quali si deve supporre che possano mettere in pericolo se stesse o terzi. Per ragioni di sicurezza e di costi, la comunicazione dei dati ai sistemi d’informazione previsti dalla legge sulle armi deve avvenire esclusivamente attraverso un’interfaccia del PSN.
Art. 17 cpv. 4bis
I dati concernenti le persone soggette all’obbligo di leva, i militari e anche le persone attribuite o assegnate all’esercito (funzionari per il tiro fuori del servizio) vengono trattati nel PISA in quanto sistema d’informazione per la gestione del personale dell’esercito. I dati concernenti le armi in prestito che vengono consegnate a terzi (p. es. ai giovani tiratori) sono invece trattati soltanto nel sistema logistico PSN e non nel PISA.
I dati logistici concernenti la consegna o il ritiro ordinario, cautelare o definitivo (in codice) dell’arma personale o dell’arma in prestito e i motivi d’impedimento (in codice) saranno trattati soltanto nel sistema logistico PSN, sia per quanto riguarda le armi di militari sia per quanto riguarda quelle consegnate a terzi. Soltanto i dati personali degni di particolare protezione e riguardanti le circostanze concrete (conservazione di documenti/corrispondenza) che hanno portato al ritiro cautelare o definitivo dell’arma da parte dell’esercito potranno ancora essere trattati nel PISA dallo Stato maggiore di condotta dell’esercito, autorità competente per l’adozione della decisione di ritiro.
Art. 26 cpv. 2 lett. bbis
Le persone soggette all’obbligo di leva sono regolarmente sottoposte a un controllo di sicurezza. In tale ambito possono essere acquisiti anche dati che potrebbero costituire una base decisionale importante per la valutazione medica dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio. Il disciplinamento attuale definisce genericamente i dati sanitari come «altri dati concernenti la persona e relativi allo stato di salute fisico o mentale». La nuova formulazione prevista dall’avamprogetto concretizza la definizione generica del vigente articolo.
Art. 28 cpv. 2 lett. f, cpv. 2bise cpv. 3, frase introduttiva
Un motivo d’impedimento medico (in codice) alla consegna dell’arma personale o un motivo medico (in codice) per il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell’arma personale può essere di natura puramente medica (p. es. essere fondato su una valutazione psichiatrica).
Analogamente a quanto previsto all’articolo 16 capoverso 3bis, i dati saranno comunicati all’Ufficio centrale Armi tramite il PSN.
Art. 179a–179f
Nell’ambito del programma «Sistemi di gestione aziendale e logistica Difesa/armasuisse» vengono attualmente create le premesse che consentiranno all’esercito di fornire le proprie prestazioni con un’efficienza conforme ai principi dell’economia aziendale. Si tratta di ottimizzare i processi, di sfruttare le sinergie e di garantire la fornitura delle prestazioni da un’unica fonte, ottenendo così in futuro una riduzione dei costi nell’ambito dei programmi di sgravio. Il panorama dei sistemi dell’Aggruppamento Difesa, sviluppatosi sull’onda delle necessità del momento,