Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine
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in prestito dall’esercito per attività di tiro. Questi dati provengono sia dalle stesse società di tiro sia dal PISA e dalla Base logistica dell’esercito, la quale tratta la consegna di armi in prestito nel PSN. I dati, se necessario, sono messi a disposizione delle società di tiro e dei funzionari per il tiro fuori del servizio per le loro attività di vigilanza nonché, per controllo, dello Stato maggiore di condotta (per il PISA) e della Base logistica dell’esercito (per il PSN). Inoltre, i dati in relazione con il versamento di contributi federali vengono comunicati al settore Finanze dello Stato maggiore dell’esercito, a Postfinance, alle amministrazioni delle contribuzioni e all’AVS. In generale, i dati contenuti nell’AFS sono cancellati due anni dopo una determinata attività. Il termine di due anni è necessario per garantire il controllo nel delicato ambito della consegna di armi in prestito.
2.5 Legge sulle armi
Art. 25a cpv. 3 lett. f
L’articolo 25a capoverso 1 LArm statuisce che necessita di un’autorizzazione chiunque, nel traffico passeggeri, intende introdurre temporaneamente sul territorio svizzero armi da fuoco e le relative munizioni. Il capoverso 3 della disposizione autorizza il Consiglio federale a prevedere eccezioni all’obbligo di autorizzazione. La lettera c prevede attualmente una tale deroga per i membri di forze armate estere nell’ambito di impieghi o corsi d’istruzione internazionali.
La cooperazione internazionale di polizia diventa sempre più importante se si considera la criminalità transfrontaliera. Oltre allo scambio d’informazioni di polizia, la cooperazione comprende anche l’esecuzione di impieghi comuni nonché la pianificazione e la realizzazione di corsi di formazione. In singoli casi è necessario che gli agenti di polizia stranieri portino l’arma personale con sé in Svizzera per difendersi o per raggiungere gli scopi formativi. Per i corsi di addestramento dei tiratori scelti, ad esempio, è fondamentale portare l’arma personale. La Svizzera ha stipulato accordi bilaterali di cooperazione di polizia con diversi Stati. Alcuni di questi accordi contengono disciplinamenti relativi al porto d’arma in Svizzera, mentre, in altri, tali disposizioni mancano. Con molti Stati, inoltre, non sono stati invece conclusi accordi analoghi. Gli agenti stranieri hanno seguito una formazione di polizia nel loro Paese d’origine e sono quindi istruiti sull’uso delle armi. Di conseguenza non pare necessario esigere da loro un’autorizzazione quando introducono l’arma di servizio sul territorio svizzero per effettuare interventi di polizia o seguire corsi di formazione. Questa procedura causa soltanto oneri e spese supplementari. Inoltre, gli agenti svizzeri non necessitano di simili autorizzazioni quando svolgono interventi all’estero. Per poter reagire in modo appropriato nei casi in cui l’introduzione dell’arma in Svizzera non è disciplinata da un accordo bilaterale, sia perché con il Paese in questione non ne è stato stipulato uno sia perché la questione non vi è regolamentata, sarebbe opportuno sancire una disposizione analoga a quella dell’articolo 25a capoverso 3 lettera c sui membri delle forze armate estere nell’ambito di impieghi o corsi d’istruzione internazionali. Con l’integrazione della lettera f s’intende liberare dall’obbligo di autorizzazione per l’introduzione temporanea di armi da fuoco in Svizzera, i membri delle autorità di polizia estere che vengono nel nostro Paese per effettuare un impiego internazionale o frequentare un corso d’istruzione. Occorrerà inoltre adeguare l’ordinanza sul materiale bellico affinché questa categoria di persone sia esentata anche dall’autorizzazione della SECO per la riesportazione delle armi da fuoco.