Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine

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Poiché molte persone interessate avevano probabilmente presunto che non avrebbero ottenuto un’autorizzazione eccezionale, secondo le informazioni fornite dai Cantoni, sono state presentate poche domande e, dunque, rilasciate poche autorizzazioni eccezionali.

Di conseguenza mancano anche i dati sui possessori di armi provenienti dagli Stati in questione (cfr. art. 12 dell’ordinanza sulle armi, OArm; RS 514.541), che non hanno dato seguito all’obbligo di comunicazione sancito dall’articolo 7a capoverso 1 LArm.

È difficile stabilire la quantità di armi da fuoco non ancora registrate. Si suppone che vi siano circa 2 milioni di armi da fuoco nelle economie domestiche. Le armi iscritte nei registri cantonali delle armi al momento sono circa 750 000. Una delle difficoltà è costituita anche dal fatto che un’unica arma da fuoco può essere registrata in più di un solo Cantone, ad esempio se l’arma è stata venduta a un acquirente domiciliato in un altro Cantone rispetto all’alienante. Il numero di armi da fuoco contenute nei registri cantonali delle armi non consente pertanto di desumere il numero di armi non ancora registrate. La registrazione va eseguita dal Cantone di domicilio dell’acquirente.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Per attuare le richieste avanzate è stato istituito un gruppo di lavoro composto di esperti delle autorità federali interessate, delle autorità cantonali di esecuzione e del pubblico ministero, sotto la direzione dell’Ufficio federale di polizia (fedpol). Il gruppo di lavoro ha esaminato le singole misure e ha espresso le seguenti valutazioni in merito.

Le richieste delle mozioni 13.3000 – 13.3003, che il Consiglio federale adempie con la presente revisione, corrispondono alle conclusioni cui era giunto il summenzionato rapporto in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l’utilizzo abusivo di armi». L’Amministrazione federale aveva quindi potuto già esprimersi precedentemente sulle formulazioni scelte. Di conseguenza la presente revisione traspone le soluzioni che erano state proposte nel rapporto in adempimento del postulato.

Come illustrato al numero 1.2.1, la richiesta di un’ulteriore registrazione successiva di tutte le armi da fuoco e delle loro parti essenziali in possesso di privati, è nuova. In tale contesto sono sorte le seguenti questioni sull’introduzione di questo nuovo obbligo di comunicazione.

Dapprima occorre precisare che nemmeno una registrazione successiva di tutte le armi da fuoco in possesso di privati consentirà di raggiungere l’obiettivo secondo cui sarà sufficiente consultare il registro cantonale delle armi per sapere, se in un’economia domestica è presente un’arma. Infatti, i registri non contemplano segnatamente le armi personali consegnate ai militari come equipaggiamento personale. Attualmente sono quasi 200 000 i fucili d’assalto e le pistole che i militari tengono in casa come equipaggiamento personale (cfr. n. 2.4 riguardo all’art. 179e LSIM). Nei registri cantonali delle armi non figurano inoltre nemmeno le armi di servizio delle autorità di polizia.

Una delle questioni esaminate era se sottoporre a sanzione una violazione del nuovo obbligo di comunicazione da parte del possessore di armi. Si presume infatti che l’obbligo sarebbe maggiormente rispettato se la sua violazione fosse sanzionata. Nella legge sulle armi obblighi analoghi sono inoltre di norma soggetti a sanzione.