Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine
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la LCaGi oppure la presente legge, le pertinenti proposte di modifica sono pertanto contenute in entrambi gli avamprogetti e continueranno a essere trattate in parallelo. Se la presente modifica si concludesse prima e l’utilizzo del numero d’assicurato AVS venisse quindi attuato nel Codice penale, occorrerebbe ripetere una parte dei lavori di programmazione nel quadro della revisione totale a causa dalla nuova struttura di VOSTRA, il che comporterebbe un onere globale più elevato.
1.5 Attuazione
Conformemente all’articolo 38 LArm i Cantoni applicano la legge sulle armi, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione. Saranno pertanto chiamati ad applicare anche i nuovi articoli proposti nella presente modifica. Nell’ordinanza sulle armi occorrerà introdurre in particolare l’eccezione dall’obbligo di autorizzazione per l’introduzione di armi da fuoco sul territorio svizzero per membri di autorità di polizia estere nel quadro di impieghi internazionali o corsi d’istruzione. Inoltre occorrerà stabilire l’importo dei nuovi emolumenti che potranno essere riscossi sulla base dell’articolo 32 LArm.
1.6 Interventi parlamentari
Le Commissioni della politica di sicurezza (CPS) avevano presentato le due mozioni «Migliore protezione contro gli abusi delle armi da fuoco» (11.4047 CPS del Consiglio degli Stati) e «Accesso dell’esercito a informazioni concernenti procedimenti penali pendenti» (12.3007 CPS del Consiglio nazionale). La mozione 11.4047 ha incaricato il Consiglio federale di avviare senza indugio le misure necessarie, all’occorrenza istituendo le basi legali appropriate, affinché le autorità competenti sequestrino immediatamente le armi detenute da una persona che ha proferito minacce o commesso atti di violenza. La mozione chiedeva inoltre che le autorità militari, civili e giudiziarie collaborassero più efficacemente sul piano federale e cantonale. La mozione 12.3007 ha incaricato il Consiglio federale di modificare le basi legali o di adottare i provvedimenti necessari affinché l’esercito venga informato tempestivamente e automaticamente in merito a procedimenti penali pendenti.
Come illustrato al numero 1.1.1, il Consiglio federale ha allestito un rapporto in adempimento del postulato 12.3006 «Combattere l’utilizzo abusivo di armi», in cui ha proposte in particolare alcuni miglioramenti in materia di scambio d’informazioni tra le diverse autorità. Il Consiglio federale ha approvato tale rapporto il 5 settembre 2012 e incaricato il DFGP di elaborare, in collaborazione con il DDPS, un avamprogetto da sottoporre a consultazione sull’attuazione del postulato 12.3006 «Combattere l’utilizzo abusivo di armi» e di presentarlo al Consiglio federale entro la fine di giugno 2013. Con la stesura del rapporto in adempimento del postulato, al Consiglio federale era stato proposto, nel quadro del «Rapporto del Consiglio federale. Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2012», di togliere di ruolo il postulato 12.3006. Sulla base del rapporto in adempimento del postulato, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha in seguito presentato le mozioni 13.3000 – 13.3003 (cfr. n. 1.1.2).
Con la presente modifica le richieste contenute nelle mozioni 11.4047, 12.3007 e 13.3000 – 13.3003 sono adempiute e le mozioni in questione possono essere pertanto tolte di ruolo.