Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine

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le mozioni 13.3000 – 13.3003 presentate il 7 gennaio 2013 dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale.

Nel 2006, quando è stato elaborato il programma di legislatura, non era ancora prevedibile che sarebbero state avanzate tali richieste e il progetto quindi non era stato inserito nel programma di legislatura.

1FF 2012 305

2FF 2012 6413

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Il presente avamprogetto è retto dall’articolo 107 capoverso 1 della Costituzione che affida alla Confederazione il mandato e la competenza di emanare prescrizioni contro l’abuso di armi, nonché dall’articolo 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione in virtù del quale la Confederazione emana prescrizioni su oggetti che possono mettere in pericolo la salute.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche legislative proposte tengono conto delle rilevanti norme giuridiche di rango superiore, in particolare della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi e della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, che la Svizzera ha recepito nell’ambito della cooperazione Schengen. Le modifiche prendono in considerazione anche gli obblighi stabiliti dal «Protocollo addizionale contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni (Protocollo ONU sulle armi da fuoco)» e dallo «Strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare in maniera tempestiva e affidabile le armi leggere e di piccolo calibro illecite (Strumento ONU per il rintracciamento)».

5.3 Forma dell’atto

L’avamprogetto di legge federale sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi costituisce un atto legislativo mantello soggetto a referendum che racchiude sotto un unico titolo diversi atti normativi di medesimo rango inerenti a diversi settori. I miglioramenti proposti nelle diverse leggi federali per lo scambio d’informazioni tra le autorità interessate, potranno produrre il loro effetto soltanto se attuati congiuntamente. Per tale motivo occorre procedere integralmente e contemporaneamente a tutte le modifiche nelle leggi federali che definiscono compiti e sono interdisciplinari. In tal modo, è possibile adempiere il requisito di efficacia del raggruppamento sotto un unico titolo.