Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine

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prima di tale adeguamento, sussisteva soltanto l’obbligo di conservare il contratto scritto di acquisto per un periodo di dieci anni. L’adeguamento a Schengen stabiliva che l’oggetto in questione doveva essere dichiarato al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio entro un anno dall’entrata in vigore della modifica di legge.

All’articolo 42a capoverso 2 LArm erano disciplinate le deroghe alla comunicazione successiva per le armi da fuoco acquistate precedentemente presso un commerciante di armi e per le armi da fuoco d’ordinanza cedute precedentemente in proprietà dall’amministrazione militare. Era stato peraltro deciso di non sottoporre a sanzione penale chi avrebbe violato tale obbligo di comunicazione. Secondo le informazioni fornite dai Cantoni, si suppone che molti possessori di armi non abbiano dichiarato gli oggetti in questione anche perché non rischiavano alcun sanzionamento. Non è quindi possibile stabilire in che misura sia stato dato seguito all’«obbligo di comunicazione Schengen» di cui all’articolo 42a LArm.

Nell’ambito delle comunicazioni a posteriori conformemente all’articolo 42a LArm si è constatato che la qualità delle informazioni comunicate era in parte pessima, visto che molti possessori non erano in grado di fornire le indicazioni necessarie sulle loro armi da fuoco. La buona qualità dei dati è però centrale. Il numero dell’arma o le informazioni precise sul tipo di arma sono secondarie, quando occorre soltanto accertare se in un’economia domestica vi è un’arma. La registrazione precisa di un’arma da fuoco è invece fondamentale, quando nel quadro di una procedura d’indagine è necessario accertare la provenienza di un’arma oppure il suo possessore.

Gli uffici cantonali delle armi si vedono quindi confrontati con onerose procedure di accertamento. Insieme ai Cantoni si stanno valutando diverse varianti di attuazione.

Al momento non sono disponibili le informazioni sulle armi da fuoco escluse dall’obbligo di comunicazione in virtù dell’articolo 42a capoverso 2 LArm o non dichiarate in violazione di tale obbligo.

- Inoltre, non sono registrati nemmeno i possessori di cosiddette «armi soggette a dichiarazione» che avevano acquistato tali armi da fuoco da un privato prima del 12 dicembre 2008. Fino a tale giorno le armi da fuoco soggette ad autorizzazione potevano essere acquisite tra privati semplicemente tramite contratto scritto e senza l’obbligo di trasmetterne una copia all’ufficio cantonale delle armi. In questo modo l’ufficio delle armi del Cantone di domicilio dell’acquirente, non venendo a conoscenza dell’alienazione, non la registrava nel registro cantonale delle armi.

- Nel quadro della cosiddetta revisione «nazionale» della legislazione sulle armi1, anch’essa entrata in vigore il 12 dicembre 2008, ai «cittadini di determinati Stati» (art. 7 LArm), per i quali sussiste già un divieto generale di armi, era stato vietato in particolare anche il possesso di armi. Le persone interessate avevano la possibilità di richiedere un’autorizzazione eccezionale ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LArm al fine di restare in possesso delle armi da fuoco. Il capoverso 3 di tale disposizione prevede inoltre che in caso di rifiuto della domanda e di mancata alienazione a una persona legittimata all’acquisto, le armi sono sequestrate.

1 FF 2006 2531