Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine

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La comunicazione deve riguardare soltanto militari e persone soggette all’obbligo di leva, poiché soltanto loro ricevono in dotazione un’arma personale dell’esercito e sono pertanto importanti per le autorità militari. Poiché il numero d’assicurato può essere utilizzato anche nei sistemi d’informazione militari, un confronto di tale numero tra i suddetti sistemi e il sistema ARMADA consentirà di risalire alle persone d’interesse per le autorità militari. Se una persona risulterà registrata nei sistemi d’informazione militari, si procederà alla trasmissione della comunicazione.

Per contro, l’ufficio delle armi competente del Cantone di domicilio sarà informato dall’Ufficio centrale Armi, mediante una comunicazione elettronica dalla DAWA, in merito alle persone cui le autorità militari hanno ritirato a titolo cautelare o definitivo l’arma personale o l’arma in prestito. Andranno inoltre notificati i militari e le persone soggette all’obbligo di leva che non hanno ricevuto in dotazione un’arma personale. Non occorre invece notificare i militari cui è stata ceduta in proprietà la vecchia arma personale. Quando le condizioni per l’acquisto sono soddisfatte, per le autorità cantonali non vi è motivo di intervenire. Quest’ultime sono in ogni caso a conoscenza dell’acquisto dell’arma personale, poiché per il possesso occorre un permesso d’acquisto di armi rilasciato dall’autorità cantonale.

Le informazioni comunicate permettono agli uffici cantonali delle armi di accertare tempestivamente, se sussistono motivi in virtù della legge sulle armi che si oppongono al possesso (ulteriore) di armi da parte di una persona. In caso affermativo, l’ufficio cantonale delle armi deve sequestrare (art. 31 LArm) ed eventualmente confiscare definitivamente le armi in questione.

La comunicazione di dati contenuti nel sistema d’informazione di cui all’articolo 32a capoverso 2 LArm è retta dall’articolo 32c capoverso 3bisLArm. Come spiegato nel commento all’articolo 32a capoverso 2, si tratta della realizzazione della piattaforma sulle armi dove le autorità cantonali disporranno vicendevolmente dell’accesso online ai registri cantonali delle armi. Poiché tali informazioni sono importanti anche per i servizi federali, potranno anch’essi accedervi online. Nell’ambito del progetto della piattaforma sulle armi non è stato ancora stabilito definitivamente a quali servizi sarà attribuito l’accesso.

Al momento si presume, tuttavia, che tra i servizi cui sarà accordato un accesso online vi siano le autorità doganali. Analogamente alla polizia, le autorità doganali (e più precisamente l’Amministrazione federale delle dogane e il Corpo delle guardie di confine) durante il lavoro quotidiano necessitano di informazioni aggiornate, complete e rapidamente disponibili per combattere l’uso abusivo di armi da fuoco. Anche tali autorità dovrebbero poter pertanto verificare prima di un intervento, se la persona in questione è in possesso di un’arma da fuoco ed è pertanto potenzialmente pericolosa.

Beneficeranno inoltre di un accesso online le autorità militari, e più precisamente la Base logistica dell’esercito, l’Ufficio dell’uditore in capo, lo Stato maggiore di condotta, la Protezione delle informazioni e delle opere e i comandi di circondario cantonali. L’accesso sarà loro concesso in relazione ai loro compiti inerenti all’equipaggiamento con un’arma personale di militari e di persone soggette all’obbligo di leva.

Oltre ai compiti nell’ambito del perseguimento penale per i quali fedpol otterrà un accesso online, tale accesso sarà concesso anche all’Ufficio centrale Armi che ne ha bisogno per adempiere i suoi compiti inerenti al rilascio di autorizzazioni per l’introduzione di armi da fuoco sul territorio svizzero.