Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Postulato 12.3006 «Combattere l’utilizzo abusivo di armi»
Con il postulato 12.3006 «Combattere l’utilizzo abusivo di armi» del 24 gennaio 2012, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha incaricato il Consiglio federale di sottoporre, entro sei mesi, un rapporto che illustri:
1. come il flusso di informazioni pertinenti per la sicurezza pubblica può essere
garantito in tempo reale tra le autorità di perseguimento penale e l’esercito;
2. come può essere attuato il necessario scambio di informazioni;
3. se le base legali attuali sono sufficienti;
4. entro quale termine le banche dati cantonali possono essere messe in rete;
5. in che misura è possibile integrare una pena supplementare (divieto di possedere
un’arma) nel Codice penale.
Il 22 febbraio 2012 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato. Il 28 febbraio 2012 il Consiglio nazionale ha trasmesso il postulato al Consiglio federale.
Il 5 settembre 2012 il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato, in cui propone di adottare misure concrete per colmare le seguenti lacune evidenziate nel rapporto:
1. Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito (qui di seguito «Stato maggiore di
condotta») verifica se per una persona soggetta all’obbligo di leva o per un militare sussistono motivi che si oppongono alla consegna o al possesso di un’arma, soltanto in occasione del reclutamento, della promozione, dell’esclusione dall’esercito o della cessione dell’arma personale. Se durante gli accertamenti riguardanti una persona soggetta all’obbligo di leva risultano motivi d’impedimento quali in particolare un potenziale di violenza, essa risulta intollerabile per l’esercito ai sensi dell’articolo 21, e più precisamente dell’articolo 113 della legge militare (LM; RS 510.10) e non è reclutata. Un militare considerato intollerabile per l’esercito conformemente all’articolo 22 LM, viene escluso dall’esercito.
Lo Stato maggiore di condotta riceve quindi informazioni sugli eventuali motivi d’impedimento per il possesso di un’arma soltanto nelle occasioni summenzionate. Di conseguenza, adotta misure quali il ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale dell’esercito soltanto in seguito a tali verifiche e non ogniqualvolta sussistano motivi che si oppongono al possesso di un’arma.
Misura:
Il pubblico ministero o il giudice informa lo Stato maggiore di condotta riguardo a militari o a persone soggette all’obbligo di leva, se vi è il timore fondato che la