Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/29: Legge federale sul miglioramento dello scambio d'informazioni tra autorità in materia di armi · 35 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
persona in questione possa esporre a pericolo se stessa o terzi con l’arma da fuoco.
Questo permette allo Stato maggiore di condotta di procedere prontamente al ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale del militare (compresa l’arma personale in prestito) o di provvedere affinché la persona in questione soggetta all’obbligo di leva non riceva in dotazione un’arma. Lo scopo della misura è di prevenire che un militare o una persona soggetta all’obbligo di leva possa utilizzare in modo abusivo l’arma personale dell’esercito.
Se un procedimento penale si svolge in un Cantone che non è quello di domicilio della persona in questione, in caso di reato grave il Cantone di domicilio è di norma coinvolto nel corso del procedimento, soprattutto quando sono attuate misure coercitive. Un’eventuale comunicazione del pubblico ministero o del giudice anche all’ufficio cantonale delle armi del Cantone di domicilio risulta pertanto superflua.
2. Di norma, il sequestro di armi è effettuato dalla polizia del Cantone di domicilio (al di fuori di un procedimento penale in virtù dell’art. 31 della legge sulle armi, [LArm; RS 514.54], nell’ambito di un procedimento penale in virtù dell’art. 263 del Codice di procedura penale [CPP; RS 312]). La polizia cantonale sequestra anche l’arma personale dell’esercito, qualora la persona in questione la tenga in casa. Se, in casi eccezionali, l’arma personale dell’esercito è invece ritirata a titolo cautelare o definitivo dalle autorità militari, la polizia cantonale in linea di principio non ne viene a conoscenza.
Le autorità cantonali comunicano all’Ufficio centrale Armi dell’Ufficio federale di polizia le informazioni sulle autorizzazioni rifiutate o revocate (art. 30a LArm) e sulle armi confiscate definitivamente (art. 31 cpv. 4 LArm). Tali informazioni sono registrate nella banca dati DEBBWA (banca dati sul rifiuto e la revoca di autorizzazioni e sul sequestro di armi) del sistema d’informazione elettronico in materia di armi ARMADA (qui di seguito «sistema ARMADA») e rese accessibili online alle autorità cantonali di polizia, alle autorità doganali e ai servizi competenti dell’amministrazione militare. Gli uffici cantonali delle armi consultano la banca dati come fonte d’informazione quando verificano se alla persona che ha presentato una domanda di autorizzazione, in passato era stata rifiutata o revocata un’autorizzazione o se le erano state confiscate definitivamente le sue armi. Se nella banca dati esiste una registrazione in tal senso, l’autorità cantonale è tenuta a esaminare in modo approfondito, se la domanda può essere comunque autorizzata.
Lo Stato maggiore di condotta utilizza le informazioni della banca dati DEBBWA, oltre alle altre fonti d’informazioni a sua disposizione, per verificare se un militare può ricevere in dotazione un’arma personale o se sussistono motivi che giustificano il ritiro cautelare o definitivo dell’arma personale consegnatagli in precedenza.
La banca dati DAWA (banca dati sulla consegna e il ritiro di armi dell’esercito), che fa parte anch’essa del sistema ARMADA, contiene le informazioni sui militari cui l’arma personale è stata ceduta in proprietà dopo il proscioglimento dall’obbligo di servizio oppure è stata ritirata a titolo cautelare o definitivo. Le informazioni sul ritiro cautelare o definitivo delle armi personali dell’esercito sono fondamentali per l’autorità del Cantone di domicilio della persona in questione, poiché deve appurare se i motivi registrati nella banca dati costituiscono un