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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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normative svizzere o estere secondo la lettera c, nella maggior parte dei casi la rappresentanza puö escludere la presenza di rischi soltanto attraverso accertamenti approfonditi e, pertanto, onerosi. Per questo alla lettera c contemplata la precisazione «del tutto», la quale implica che non rientra nei compiti della rappresentanza svolgere accertamenti giuridici approfonditi. Anche in questo caso sono fatte salve le disposizioni relative alla legalizzazione e alla tra smissione di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile (cfr. ii commento all‘art. 65).
Art. 69 Attestazione
Una copia conforme all‘originale ai sensi del capoverso 2, per esempio nel caso di certificati scolastici o diplomi universitari, pu comportare rischi, poich nella maggior parte dei casi la rappresentanza non in grado di identificare cori assoluta certezza 1‘autenticitt dei documenti e puö capitare che i diplomi presentati siano stati autoprodotti ricorrendo a tecniche informati che moderne. Quando viene presentato un diploma legalizzato dalla Direzione della pubblica istruzione e dalla Cancelleria federale/Cancelleria dello Stato, al momento dell‘attestazione di conforrniti si puö rinunciare a formulare una riserva sul contenuto. Inoltre, l‘attestazione de1l‘autenticit. di atti di stato civile inoltrati alla rappresentanza tramite le autorit non richie de l‘apposizione di alcuna postilla, per esempio da parte della Cancelleria federale o di una Cancelleria di Stato.
Art. 70 Depositi
Una rappresentanza puö conservare eventuali oggetti depositati presso la stessa (depositi) sol tanto in situazioni eccezionali (disordini politici, saccheggi ecc.) e ne! caso in cui tale servizio non possa piü essere garantito in modo soddisfacente da offerenti privati (cassette di sicurezza di banche, notai ecc.).
Per i testamenti, che rientrano nella fattispecie delle disposizioni a causa di morte di cui a! capoverso 4, ii compito della rappresentanza in caso di decesso consiste unicamente nel tra smettere ii testamento depositato a1l‘autorit. competente per l‘apertura del!a successione.
Secondo ii capoverso 5, la rappresentanza non si assume alcuna responsabilitit per la corretta gestione dei depositi. Non rientra per esempio tra !e sue competenze cambiare i! denaro in contanti depositato per evitare perdite a seguito di una riforma valutaria.
Sezione 2: Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio
Art. 71
L‘attivit di consulenza limitata a informazioni di carattere generale: ciö significa che non si puö pretendere una consu!enza orientata a esigenze specifiche e individuali.