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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine

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c. Convenzione europea del 20 maggio 19808 sul riconoscimento e l‘esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell‘affidamento.

Art. 55 Procedimenti giudiziari all‘estero

(art. 45 LSEst)

111 DFAE non interviene in procedimenti giudiziari all‘estero.

2DFAE non monitora i processi.

31i DFAE non si fa carico di spese di avvocato, spese processuali, cauzioni o multe.

Art. 56 Privazione della libertt

(art. 46 LSEst)

La rappresentanza informa per scritto la persona detenuta sui suoi diritti di difesa, sulla possibilitt di trasferimento in Svizzera, su questioni relative all‘assicurazione sociale e sui rischi per la salute.

2 Su richiesta della persona detenuta, il DFAE informa i familiari o determinati terzi in merito alla privazione della liberti. Su richiesta della persona detenuta, la rappresentanza le rende visita se possibile almeno una volta all‘anno.

Art. 57 Informazione in situazioni di crisi

(art. 48 LSEst)

In caso di crisi, i cittadini svizzeri all‘estero devono informarsi autonomamente sulla situazione, in particolare attraverso i media, le comunicazioni delle autoriti locali e il sito Internet del DFAE.

Art. 58 Lettere di protezione

(art. 48 cpv. 5 LSEst)

Possono essere consegnate lettere di protezione in particolare per case, appartamenti, uffici e fabbriche, depositi di merci, macchine e veicoli.

2 Alle persone ehe oltre alla cittadinanza svizzera possiedono anche quella dello Stato ospite non vengono consegnate lettere di protezione.

Art. 59 Rapimenti e presa di ostaggi

(Art. 49 LSESt)

Gli aiuti del DFAE a persone vittime di un rapimento 0 di una presa di ostaggi possono comprendere, nell‘ambito delle possibiliti del DFAE nonch in virtü di direttive politiche e degli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare le seguenti misure:

a. presa di contatto e ricerca di una soluzione con lo Stato sul cui territorio sono avvenuti 11 rapimento 0 la presa di ostaggi 0 con lo Stab sul cui territorio vengono trattenute le persone rapite 0 gli Ostaggi;

b. collaborazione con Stati terzi e altre parti terze;

c. assistenza agli stretti congiunti.

Sezione 3: Prestiti d‘emergenza

(Art. 47 LSEst)

Art. 60 Richiesta

Le richieste di prestiti d‘emergenza vanno inoltrate alla rappresentanza competente.

Art. 61 Rifiuto della richiesta

1 La richiesta respinta se il richiedente in grado di superare la situazione d‘emergenza in tempo utile con forze e mezzi propri, con contributi privati o pubblici, con prestazioni assicurative 0 con aiuti erogati dallo Stab ospite.

2 La richiesta puö inoltre essere respinta se il richiedente:

a. non ha restituito un prestito d‘emergenza ricevuto in precedenza;

b. ha leso gravemente interessi pubblici svizzeri.

Art. 62 Ammontare dcl prestito

1 prestiti d‘emergenza sono concessi soltanto per coprire le spese necessarie fino alla prima data possibile per il rimpatrio.

Art. 63 Competenza

1La rappresentanza decide in merito alla concessione di prestiti d‘emergenza a persone fisiche di cui all‘articolo 39 capoverso 1 LSEst fino ai seguenti importi massimi, compresi gli emolumenti:

8RS 0.211.230.01