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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine

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attendere che una persona avvii autonomamente un procedimento.

Art. 32 Obblighi del richiedente

Ii capoverso 1 elenca gli obblighi del richiedente. Se necessario, ii richiedente viene assistito dalla DC o dalla rappresentanza nell‘espletamento delle formalitä e per far valere pretese nei confronti di terzi (cpv. 2).

Art. 33 Collaborazione della rappresentanza

Questa disposizione riprende per analogia l‘articolo 16 OAPE20. Al richiedente vengono pre state consulenza e assistenza in loco qualora ci si renda necessario in vista dell‘aiuto (p. es. nella ricerca di una scuola pubblica al posto di quella privata frequentata in precedenza) e sia possibile (p. es. tenuto conto dei collegamenti di trasporto, dei mezzi di comunicazione o della situazione del mercato del lavoro).

Art. 34 Decisione

La disposizione prevede che la DC proceda, se necessario, a ulteriori accertamenti. In casi urgenti e in casi di rigore, le prestazioni uniche secondo il capoverso 3 possono essere accor date senza preventivo dei costi. Se necessario, la prestazione puö dunque essere versata in maniera rapida e semplice. In casi di rigore anche possibile versare una prestazione succes siva. Secondo la giurisprudenza ciö opportuno, per esempio, qualora ii richiedente abbia effettuato una spesa unica indispensabile con l‘aiuto di terzi o utilizzando la prestazione pe riodica e vi sia ii rischio che, senza un‘assunzione successiva dei relativi costi, la sua situazio ne possa notevolmente peggiorare in futuro, oppure qualora la decisione in merito all‘assunzione dei costi sia stata ritardata da circostanze non imputabili alla persona.

Art. 38 Esclusione

Nei casi previsti dall‘articolo 26 LSEst, le prestazioni possono non soltanto essere rifiutate e revocate, bensi, se lo impone il principio di proporzionaliti, anche semplicemente ridotte (cpv. 1). In caso di prestazioni periodiche e infrazioni Iievi per esempio possibile ridurre soltanto la somma per le piccole spese. In casi gravi tuttavia possibile anche un‘esclusione totale delle prestazioni.

Ii capoverso 2 evidenzia, come gi ii diritto vigente, un importante motivo di rifiuto o ridu zione delle prestazioni secondo l‘articolo 26 lettera e LSEst riscontrato nella pratica, ovvero ii caso in cui ii richiedente rifiuti di accettare o di cercare un lavoro ragionevolmente esigibile.

Secondo il capoverso 3 possibile sanzionare soltanto la persona che ha violato i propri ob blighi. Le sanzioni non devono riguardare altri familiari assistiti.

Se sono adempiute le condizioni di cui all‘articolo 35 LSEst inoltre possibile esigere la re stituzione di prestazioni gi versate ehe secondo l‘articolo 26 LSEst avrebbero dovuto essere rifiutate o revocate.

Art. 40 Collaborazione delle societ di soccorso

Secondo l‘articolo 38 LSEst, la Confederazione puö sostenere con aiuti finanziari o promuo vere in altro modo le istituzioni ehe concedono aiuti agli Svizzeri all‘estero. L‘articolo 34 LSEst prevede inoltre ehe le rappresentanze possano chiedere la collaborazione delle soeietä svizzere di soeeorso all‘estero. L‘articolo 40 della presente ordinanza precisa la procedura da seguire nel easo in questione: la rappresentanza deve informare la DC sui com piti svolti dall‘istituzione interpellata, i eui organi sottostanno aII‘obbligo del segreto.

20 RS 852.11