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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine

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Sezione 2: Esercizio dei diritti politici

Art. 11 Spedizione del materiale cli voto

(art. 18 LSEst)

1 11 Comune di voto trasmette il materiale ufficiale di voto e le spiegazioni del Consiglio federale direttamente all‘avente diritto di voto al suo indirizzo all‘estero.

2 Nell‘ambito della spedizione dcl materiale di voto si tiene conto degli annunci per I‘esercizio dci diritti politici e delle comunicazioni di cambiamenti di domicilio se essi sono pervenuti al Comune di voto almeno sei settimane prima dello scrutinio.

3 II Comune di voto spedisce il materiale di voto in modo tale da consentire all‘avente diritto al voto di esprimere il proprio voto in tempo utile.

4 Se ii materiale di voto giunge in ritardo allavente diritto all‘estero nonostante la spedizione tempestiva dalla Svizzera 0 se la sua scheda perviene troppo tardi al Comune di voto, la persona in questione non puö far valere alcun diritto derivante da tale ritardo.

Art. 12 Voto in Svizzera

(art. 18 cpv. 3 LSEst)

1 Gli Svizzeri all‘estero ehe desiderano recarsi personalmente alle urne nel loro Comune di voto Io notificano a quest‘ultimo, per scritto o presentandosi di persona, almeno sei settimane prima dello scrutinio. In tal caso il Comune di voto non invia il materiale di voto all‘estero.

2 II materiale di voto non inviato all‘estero deve essere ritirato personalmente dall‘avente diritto al voto o da una persona ehe vive nella sua stessa economia domestica presso l‘ufficio dcl catalogo elettorale dcl Comune di voto durante gli orari di apertura al pubblico.

Art. 13 Voto per procura

(art. 18 cpv. 3 LSEst)

1 In caso di voto per procura in Svizzera, lo Svizzero all‘estero avente diritto di voto introduce la scheda nella busta elettorale, la chiude e la consegna al titolare della procura insieme al certificato elettorale.

2 L‘ammissibilitt e la procedura sono disciplinate dal diritto cantonale.

Art. 14 Voto elettronico

(art. 18 cpv. 3 LSEsI)

1 Cantoni comunicano l‘ora svizzera di chiusura dell‘urna elettronica agli Svizzeri all‘estero ehe hanno la possibilit di votare per via elettronica.

Art. 15 Firma di referendum e iniziative popolari federali

(art. 16 LSESI)

1 Gli Svizzeri all‘estero ehe intendono firmare iniziative popolari o domande di referendum federali indicano sulla lista delle firme il loro Comune di voto e il relativo Cantone.

2 Come domicilio indicano I‘indirizzo all‘estero(compresi lo Stato e il Comune) in cui ricevono il materiale di voto.

Sezione 4: Misure di promozione

(art. 21 LSEsI)

Art. 16

La Confederazione puö sostenere progetti dci Cantoni volti a facilitare l‘esercizio dci diritti politici agli Svizzeri all‘estero. Tra questi figurano in particolare i progetti cantonali finalizzati a sviluppare e ad acquistare sistemi elettronici a tale scopo nonch a garantirne la qualitä.

2 II contributo ai Cantoni in quest‘ambito ammonta al massimo al 40 per cento dci costi computabili di un progetto. Tra le spese non computabili figurano segnatamente le spese d‘esercizio. La Cancelleria federale puö inoltre escludere ulteriori spese non direttamente generate dal progetto e fissare aliquote massime perle spese di personale computabili.

Le richieste di contributi vanno presentate alla Cancelleria federale. Esse devono contenere tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione, tra cui in particolare:

a. una descrizione dcl progetto con indicazione degli obiettivi;

b. una lista delle misure e uno scadenzario;

c. un bilancio preventivo c un piano finanziario.