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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine

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Art. 38 Esclusione

(art. 26 LSEst(

Nei casi di cui all‘articolo 26 LSEs l‘aiuto sociale puö anche essere semplicemente ridotto.

211 motivo di eselusione di cui all‘articolo 26 lettera e LSEst include ii caso in cui ii richiedente rifiuti manifestamente di accettare o di cercare un Iavoro ragionevolmente esigibile.

3rifiutata. ridotta o revocata soltanto la parte delI‘aiuto sociale concessa al membro inadempiente delleconomia domestica.

Art. 39 Obbligo di restituzione

(art. 35 LSEst)

Le prestazioni devono essere restituite neue seguenti valute:

a. se al momento della restituzione la persona domiciliata alI‘estero: nella valuta dello Stato ospite;

b. se al momento della restituzione la persona domiciliata in Svizzera: in franchi svizzeri, calcolati in base al tasso di cambio del giorno in cui stata pagata la prestazione.

Art. 40 Collaborazione delle societi di soccorso

(art. 34 LSEst)

1 Se una rappresentanza chiede la collaborazione di una societ1 svizzera di soccorso aIl‘estero, informa la DC in merito agli accordi conclusi.

2 Gli organi della societi di soccorso che assumono compiti in materia di aiuto sociale sottostanno alI‘obbligo del segreto. Tale obbligo non si applica alle loro relazioni con le autorit competenti della Confederazione.

Art. 41 Procedura in caso di aiuto sociale urgente

(art. 33 cpv. 2 LSEs1)

1 1 contributi volti a compensare ii costo della vita concessi come aiuto sociale urgente sono computati nelle prestazioni periodiche autorizzate che verranno eventualmente fornite in un secondo momento;

2 L‘aiuto sociale urgente che si rende necessario durante un soggiorno temporaneo in Svizzera concesso dal Cantone di dimora conformemente al diritto cantonale;

3 La Confederazione rimborsa al Cantone di dimora i costi se essi non sono rimborsati dal beneficiario o da terzi;

Non rimborsa le spese amministrative del Cantone di dimora.

Art. 42 Legittimazione attiva della DC

In relazione alle disposizioni dcl presente capitolo, 1a DC legittimata ad agire per l‘esecuzione di diritti secondo gli articoli 289 capoverso 2 e 329 capoverso 3 del Codice civile3.

Capitolo 5: Altre prestazioni di sostegno

Sezione 1: «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri alI‘estero»

Art. 43 Scopo

1 Con la designazione di «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri all‘estero» (Fondo) istituito un fondo speciale ai sensi dell‘articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione. II Fondo composto dai fondi speciali, dalle donazioni e dai legati menzionati nell‘allegato 1 e rimane vincolato agli scopi e alle condizioni di questi ultimi.

2II Fondo serve a prevenire o attenuare casi di rigore e situazioni di indigenza di Svizzeri all‘estero qualora non siano possibili altre forme di aiuto basate sulla presente ordinanza.

Art. 44 Prestazioni

Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo:

a. gli Svizzeri all‘estero ei loro familiari ehe vivono nella stessa economia domestica:

b. le istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero.

2 Le prestazioni dcl fondo sono vincolate alb scopo previsto e vengono erogate sotto forma di contributi unici e senza obbligo di restituzione.

La DC decide in merito alla concessione di prestazioni dcl Fondo. Non sussiste alcun diritto alle prestazioni.

Art. 45 Amministrazione dcl Fondo

1patrimonio dcl Fondo amministrato separatamente dall‘Amministrazione federale delle finanze.

3RS21O

4 RS611.O