Progetto

Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

2 J debiti e i relativi interessi non sono riconosciuti come spese computabili. In via eccezionale possono essere totalmente o parzialmente riconosciuti qualora derivino da spese necessarie quali i costi abitativi, i contributi assicurativi, le spese di trasporto o le spese ospedaliere.

Art. 23 Redditi computabili

Sono riconosciuti come redditi computabili tutti i redditi che ii richiedente riceve o potrebbe ricevere in tempo utile.

Art. 24 Importo per l‘economia domestica

1L‘importo per l‘economia domestica stabilito conformemente agli importi usuali in Svizzera. Viene adeguato al fabbisogno di base per ii sostentamento nel Paese in questione o in una determinata regione di quest‘ullimo.

2 L‘importo per l‘economia domestica viene stabilito in funzione delle dimensioni dell‘economia domestica.

Art. 25 Importo non computabile del patrimonio

1La DC fissa l‘importo non computabile del patrimonio in modo tale da non pregiudicare la possibilits, da parte della persona in questione, di provvedere di nuovo con mezzi propri al suo sostentamento in un futuro prossimo.

2 L‘importo non computabile del patrimonio ammonta al massimo:

a. perle persone singole, all‘importo per l‘economia dornestica moltiplicato per sei:

b. per le coppie sposate o le unioni domestiche registrate, all‘importo per l‘economia domestica

moltiplicato per dodici.

Se il richiedente ha figli minorenni, all‘importo non computabile del patrimonio si applica per ogni figlio

un aumento massimo pan al triplo dell‘importo per l‘economia domestica.

Se lecito ritenere che al richiedente non sart possibile costituire un nuovo patrimonio in un futuro

prossimo, l‘importo non computabile del patrimonio puö essere aumentato fino al doppio dell‘importo

massimo di cui al capoverso 2.

Art. 26 Ammontare delle prestazioni periodiche

1 Le prestazioni periodiche corrispondono alla parte delle spese computabili che eccede i redditi computabili. La DC fissa tale importo in base a un bilancio preventivo.

2 Se il richiedente si trova in una casa di riposo, un ospedale 0 un istituto simile, Je prestazioni comprendono i costi giornalieri, spese accessorie incluse, fissati dalla legge o da una convenzione per i soggiomi in un istituto pubblico. come pure una somma per le piccole spese.

Sezione 3: Rimpatrio

(art. 30 cpv. 2 LSEst)

Art. 27 Diritto

Hanno diritto all‘assunzione delle spese di rimpatrio gli Svizzeri all‘estero che non sono in grado di finanziarsi il proprio rimpatrio.

2 Per rimpatrio si intende ii ritorno in Svizzera in previsione di restarvi durevolmente.

3 Le spese di rimpatrio vengono assunte indipendentemente dal fatto che in precedenza il richiedente abbia richiesto o meno prestazioni all‘estero.

Art. 28 Ammontare

L‘assunzione delle spese di rimpatrio comprende:

a. le spese di viaggio verso la Svizzera con il mezzo pifi appropriato e pi0 economico;

b. le prestazioni necessarie all‘estero fino al momento della partenza;

c. all‘occorrenza, le prestazioni necessarie dal momento dell‘arrivo in Svizzera fino al primo contatto con i servizi sociali.

Art. 29 Informazione

Se autorizza ii rimpatrio di uno Svizzero allestero a spese della Confederazione. la DC ne informa le autorit cantonali competenti.

Sezione 4: Procedura

Art. 30 Richiesta

1 Le richieste di prestazioni all‘estero o di assunzione delle spese di rimpatrio devono essere presentate alla rappresentanza competente.