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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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a. 600 franchi svizzeri per ii ritomo al domicilio originario in provenienza da Stati europei o come aiuto transitorio per le spese necessarie fino alla prima data possibile per ii rimpatrio;
b. 1200 franchi svizzeri per ii ritomo al domicilio originario in provenienza da tutti gli altri Stati o come aiuto transitorio per le spese necessarie fino alla prima data possibile per ii rimpatrio;
c. 2200 franchi svizzeri per le spese ospedaliere e mediche, comprese quelle per i medicamenti e i mezzi ausiliari.
2 La DC decide in tutti gli altri casi nonch in presenza di un motivo di rifiuto secondo l‘articolo 43 capoverso 2 LSEsL o di un mandato d‘arresto nel sistema informativo perle indagini di polizia (RIPOL).
Art. 64 Versamento e restituzione
1 prestiti d‘emergenza sono versati nella valuta locale.
2 Al momento dcl versamento, ii richiedente si impegna con la sua firma a restituire l‘importo entro 60 giorni.
3 L‘importo dovuto corrisponde al valore del prestito d‘emergenza in franchi svizzeri; determinante ii lasso di cambio dcl giorno in cui stato versato il prestito demergenza.
Capitolo 2: Altri servizi consolari
Sezione 1: Servizi amministrativi
(art. 50 LSEst)
Art. 65 Legalizzazione di sigilli e firme ufficiali
1 In presenza di un interesse svizzero e sempre ehe non sussista alcun dubbio circa l‘autenticitt dei sigifli e delle firme, la rappresentanza autorizzata a legalizzare i sigilli e le firme ufficiali apposti:
a. dalla Cancelleria federale;
b. dalle autoriti cantonali competenti per le legalizzazioni;
c. dalle autoritt dello Stato ospite con sede nella circoscrizione consolare e le cui firme e i cui sigilli sono depositati presso la rappresentanza;
d. dalle rappresentanze di Stati esteri situate nella circoscrizione consolare e i cui sigilli e le cui firme sono depositati presso la rappresentanza.
2 Su esplicita richiesta. sul documento legalizzato puö essere attestata la competenza dell‘autoritt ehe lo ha rilasciato.
3La lea1izzazione di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile retta dall‘articolo 5 dell‘ordinanza del 28 aprile 2004v sullo stato civile.
Art. 66 Legalizzazione di tirme private
La rappresentanza autorizzata a legalizzare la firma di cittadini svizzeri su documenti privati.
2Se non altrimenti disposto nell‘ordinamento giuridico dello Stato ospite. le firme apposte da stranieri su documenti privati, destinati a essere utilizzati in Svizzera o a favore di interessi svizzeri. possono parimenti essere legalizzate.
3 La firma deve essere apposta in presenza di un collaboratore della rappresentanza debitamente autorizzato e non deve sussistere alcun dubbio circa l‘identitä del firmatario.
Art. 67 Portata della legalizzazione
1 Le legalizzazioni eseguite dalla rappresentanza concernono unicamente i sigilli 0 le firme.
2 Sui documenti legalizzati, la rappresentanza dichiara espressamente di non assumersi responsabiliti alcuna quanto alla validiti e al tenore degli stessi; fanno eccezione le legalizzazioni di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile.
Art. 68 Rifiuto della legalizzazione
La legalizzazione rifiutata in particolare se:
a. non vi un interesse svizzero comprovato;
b. sussistono dubbi circa l‘autenticiti dcl sigillo o della firma;
c. non si puö escludere del tutto ii rischio di ripercussioni negative sull‘immagine della Svizzera, in particolare se vi sono sospetti di riciclaggio di denaro, fuga di capitali o evasione fiscale;
d. il contenuto dei documenti presentati palesemente dubbio;
e. per la legalizzazione del documento richiesta la postilla secondo la Convenzione del 5 ottobre 196110 ehe sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri.
Art. 69 Attestazione
1 La rappresentanza autorizzata a rilasciare attestazioni concernenti fatti la cui esattezza debitamente provata:
RS 211.112.2
10RS 0.172.030.4