Progetto

Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto

a. 600 franchi svizzeri per ii ritomo al domicilio originario in provenienza da Stati europei o come aiuto transitorio per le spese necessarie fino alla prima data possibile per ii rimpatrio;

b. 1200 franchi svizzeri per ii ritomo al domicilio originario in provenienza da tutti gli altri Stati o come aiuto transitorio per le spese necessarie fino alla prima data possibile per ii rimpatrio;

c. 2200 franchi svizzeri per le spese ospedaliere e mediche, comprese quelle per i medicamenti e i mezzi ausiliari.

2 La DC decide in tutti gli altri casi nonch in presenza di un motivo di rifiuto secondo l‘articolo 43 capoverso 2 LSEsL o di un mandato d‘arresto nel sistema informativo perle indagini di polizia (RIPOL).

Art. 64 Versamento e restituzione

1 prestiti d‘emergenza sono versati nella valuta locale.

2 Al momento dcl versamento, ii richiedente si impegna con la sua firma a restituire l‘importo entro 60 giorni.

3 L‘importo dovuto corrisponde al valore del prestito d‘emergenza in franchi svizzeri; determinante ii lasso di cambio dcl giorno in cui stato versato il prestito demergenza.

Capitolo 2: Altri servizi consolari

Sezione 1: Servizi amministrativi

(art. 50 LSEst)

Art. 65 Legalizzazione di sigilli e firme ufficiali

1 In presenza di un interesse svizzero e sempre ehe non sussista alcun dubbio circa l‘autenticitt dei sigifli e delle firme, la rappresentanza autorizzata a legalizzare i sigilli e le firme ufficiali apposti:

a. dalla Cancelleria federale;

b. dalle autoriti cantonali competenti per le legalizzazioni;

c. dalle autoritt dello Stato ospite con sede nella circoscrizione consolare e le cui firme e i cui sigilli sono depositati presso la rappresentanza;

d. dalle rappresentanze di Stati esteri situate nella circoscrizione consolare e i cui sigilli e le cui firme sono depositati presso la rappresentanza.

2 Su esplicita richiesta. sul documento legalizzato puö essere attestata la competenza dell‘autoritt ehe lo ha rilasciato.

3La lea1izzazione di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile retta dall‘articolo 5 dell‘ordinanza del 28 aprile 2004v sullo stato civile.

Art. 66 Legalizzazione di tirme private

La rappresentanza autorizzata a legalizzare la firma di cittadini svizzeri su documenti privati.

2Se non altrimenti disposto nell‘ordinamento giuridico dello Stato ospite. le firme apposte da stranieri su documenti privati, destinati a essere utilizzati in Svizzera o a favore di interessi svizzeri. possono parimenti essere legalizzate.

3 La firma deve essere apposta in presenza di un collaboratore della rappresentanza debitamente autorizzato e non deve sussistere alcun dubbio circa l‘identitä del firmatario.

Art. 67 Portata della legalizzazione

1 Le legalizzazioni eseguite dalla rappresentanza concernono unicamente i sigilli 0 le firme.

2 Sui documenti legalizzati, la rappresentanza dichiara espressamente di non assumersi responsabiliti alcuna quanto alla validiti e al tenore degli stessi; fanno eccezione le legalizzazioni di decisioni e documenti esteri concernenti lo stato civile.

Art. 68 Rifiuto della legalizzazione

La legalizzazione rifiutata in particolare se:

a. non vi un interesse svizzero comprovato;

b. sussistono dubbi circa l‘autenticiti dcl sigillo o della firma;

c. non si puö escludere del tutto ii rischio di ripercussioni negative sull‘immagine della Svizzera, in particolare se vi sono sospetti di riciclaggio di denaro, fuga di capitali o evasione fiscale;

d. il contenuto dei documenti presentati palesemente dubbio;

e. per la legalizzazione del documento richiesta la postilla secondo la Convenzione del 5 ottobre 196110 ehe sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri.

Art. 69 Attestazione

1 La rappresentanza autorizzata a rilasciare attestazioni concernenti fatti la cui esattezza debitamente provata:

RS 211.112.2

10RS 0.172.030.4