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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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a. a cittadini svizzeri e a persone giuridiche di cui all‘articolo 40 capoversi 2 e 3 LSFst;
b. a cittadini stranieri e ad altre persone giuridiche se le attestazioni sono destinate a essere utilizzate in Svizzera o a favore di interessi svizzeri.
2 Per le attestazioni di conformit, delle copie ai documenti originali presentati viene formulata una riserva sul contenuto. Si pu rinunciare a tale riserva se non vi sono dubbi circa 1‘autenticitt del contenuto del documento originale.
Art. 70 Depositi
1 La rappresentanza puö conservare provvisoriamente denaro in contanti, valori, documenti e altri oggetti se:
a. sono in gioco interessi svizzeri;
b. non esistono altri modi per garantire la sicurezza di tau oggetti;
c. la rappresentanza convinta della necessit, o dell‘urgenza di tale provvedimento; e
d. tau oggetti possono essere opportunamente conservati presso la rappresentanza.
2 La rappresentanza puö richiedere un attestato di propriet1.
3 La rappresentanza rifiuta il deposito in caso di oggetti che costituiscono un pericolo per la sicurezza della rappresentanza stessa o la cui presa in consegna contraria a interessi essenziali della Svizzera.
4 1 depositi possono essere conservati per pitt di cinque anni solo se il DFAE lo autorizza. Fanno eccezione le disposizioni a
causa di morte.
La rappresentanza e il DFAE non si assumono alcuna responsabilitt per lo stato o l‘eventuale perdita degli oggetti depositati.
Sezione 2: Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio
(art. 51 LSEst)
Art. 71
III DFAE fornisce esclusivamente ragguagli e indicazioni generali su fonti d‘informazione utili.
Titolo terzo: Disposizioni finali
Art. 72 Abrogazione di altri atti normativi
Sono abrogati:
1. l‘ordinanza del 16 ottobre 1991‘‘ sui diritti politici degli Svizzeri all‘estero;
2. il regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero, del 24 novembre l967‘;
3. l‘ordinanza del 26 febbraio 2003‘ concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all‘estero;
4. l‘ordinanza del 4 novembre 2009‘ sull‘aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all‘es[ero.
Art. 73 Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 20 settembre 2002‘ sui documenti d‘identit dei cittadini svizzeri
Art. 6 cpv. 2 e 3.
2 L‘autoriti di rilascio competente all‘estero la rappresentanza diplomatica o consolare svizzera presso cui la persona richiedente annunciata.
Le persone che non sono annunciate presso una rappresentanza diplomatica o consolare e che non hanno un domicilio in Svizzera chiedono il documento d‘identit, all‘autoritt di rilascio competente del loro luogo di dimora attuale.
Art. 12 cpv. 3
Una persona annunciata all‘estero puö presentarsi personalmente presso qualsiasi autorit di rilascio all‘estero. In singoli casi e con l‘accordo delle autoritt interessate, la persona richiedente puö presentarsi presso l‘autoriti di rilascio di un Cantone. La richiesta di cui all‘articolo 9 capoverso 1 va presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera presso cui la persona richiedente annunciata.
2. Ordinanza del 17 novembre 199916 sull‘organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia
RU19912391,2002 1758,20074477
12RU 1967 2033, 1978 1402, 2004 2915, 2007 4477
13RU 2003 505, 2009 6425
14RU20095861
RS 143.11
16RS 172.213.1