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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine

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a. a cittadini svizzeri e a persone giuridiche di cui all‘articolo 40 capoversi 2 e 3 LSFst;

b. a cittadini stranieri e ad altre persone giuridiche se le attestazioni sono destinate a essere utilizzate in Svizzera o a favore di interessi svizzeri.

2 Per le attestazioni di conformit, delle copie ai documenti originali presentati viene formulata una riserva sul contenuto. Si pu rinunciare a tale riserva se non vi sono dubbi circa 1‘autenticitt del contenuto del documento originale.

Art. 70 Depositi

1 La rappresentanza puö conservare provvisoriamente denaro in contanti, valori, documenti e altri oggetti se:

a. sono in gioco interessi svizzeri;

b. non esistono altri modi per garantire la sicurezza di tau oggetti;

c. la rappresentanza convinta della necessit, o dell‘urgenza di tale provvedimento; e

d. tau oggetti possono essere opportunamente conservati presso la rappresentanza.

2 La rappresentanza puö richiedere un attestato di propriet1.

3 La rappresentanza rifiuta il deposito in caso di oggetti che costituiscono un pericolo per la sicurezza della rappresentanza stessa o la cui presa in consegna contraria a interessi essenziali della Svizzera.

4 1 depositi possono essere conservati per pitt di cinque anni solo se il DFAE lo autorizza. Fanno eccezione le disposizioni a

causa di morte.

La rappresentanza e il DFAE non si assumono alcuna responsabilitt per lo stato o l‘eventuale perdita degli oggetti depositati.

Sezione 2: Consulenza in materia di emigrazione e rimpatrio

(art. 51 LSEst)

Art. 71

III DFAE fornisce esclusivamente ragguagli e indicazioni generali su fonti d‘informazione utili.

Titolo terzo: Disposizioni finali

Art. 72 Abrogazione di altri atti normativi

Sono abrogati:

1. l‘ordinanza del 16 ottobre 1991‘‘ sui diritti politici degli Svizzeri all‘estero;

2. il regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero, del 24 novembre l967‘;

3. l‘ordinanza del 26 febbraio 2003‘ concernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeri all‘estero;

4. l‘ordinanza del 4 novembre 2009‘ sull‘aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all‘es[ero.

Art. 73 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 20 settembre 2002‘ sui documenti d‘identit dei cittadini svizzeri

Art. 6 cpv. 2 e 3.

2 L‘autoriti di rilascio competente all‘estero la rappresentanza diplomatica o consolare svizzera presso cui la persona richiedente annunciata.

Le persone che non sono annunciate presso una rappresentanza diplomatica o consolare e che non hanno un domicilio in Svizzera chiedono il documento d‘identit, all‘autoritt di rilascio competente del loro luogo di dimora attuale.

Art. 12 cpv. 3

Una persona annunciata all‘estero puö presentarsi personalmente presso qualsiasi autorit di rilascio all‘estero. In singoli casi e con l‘accordo delle autoritt interessate, la persona richiedente puö presentarsi presso l‘autoriti di rilascio di un Cantone. La richiesta di cui all‘articolo 9 capoverso 1 va presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera presso cui la persona richiedente annunciata.

2. Ordinanza del 17 novembre 199916 sull‘organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

RU19912391,2002 1758,20074477

12RU 1967 2033, 1978 1402, 2004 2915, 2007 4477

13RU 2003 505, 2009 6425

14RU20095861

RS 143.11

16RS 172.213.1