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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE)
Confdration suisse
Direzione consolare (DC)
Confederazione Svizzera
Relazioni con gli Svizzeri all estero (RSE)
Confederaztun svizra
avamproggetto
Rapporto esplicativo concernente l‘ordinanza sugil Svizzeri all‘estero (OSEst)
del xx ottobre 2015
Ii 26 settembre 2014 le Camere federali hanno approvato la legge federale concernente perso ne e istituzioni svizzere all‘estero (legge sugli Svizzeri all‘estero, LSEst, RS 195.1; FF 2014 6213). Tale legge disciplina le misure di assistenza, la rete di contatti e l‘informazione degli Svizzeri all‘estero, i loro diritti politici, l‘aiuto sociale nonch la prote zione consolare accordata dalla Svizzera e gli altri servizi consolari da essa erogati.
La legge sugli Svizzeri all‘estero concretizzata da apposite norme in numerose ordinanze. La presente ordinanza sugli Svizzeri all‘estero (OSEst), ehe attua la parte essenziale delle disposizioni della LSEst, viene emanata ex novo. Le disposizioni sugli emolumenti e sul rim borso delle spese sono invece contenute nell‘ordinanza del 29 novembre 20061 sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e eonsolari svizzere, ehe sari sottoposta a una revisione totale. Alcune disposizioni attuative sono inoltre contemplate dall‘ordinanza del 7 giugno 20042 sulla gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all‘estero (ordinanza VERA) e dall‘ordinanza del 20 aprile 201 i sull‘organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE). In seguito alla sostituzione del sistema VERA, anehe l‘ordinanza VERA sari sottoposta a una revisione totale ehe conterri le necessarie disposizio ni d‘eseeuzione relative agli artieoli 12 eapoverso 4 (Annuncio), 13 eapoverso 3 (Communi eazione di eambiamenti) e 65 (Statistiehe) LSEst.
La LSEst riassume i prineipali diritti e doveri degli Svizzeri all‘estero e delle persone domiei liate in Svizzera eui aeeordata protezione consolare, proponendosi di fornire un quadro eompleto. Di eonseguenza, i temi trattati sono moltepliei e l‘atto normativo earatterizzato da una eerta eterogeneit per quanto eoneerne il grado di dettaglio. L‘OSEst riprende in linea di principio la struttura della LSEst. Le disposizioni di legge sufficientemente ehiare non vengo no eommentate.
1 termini utilizzati nell‘OSEst sono definiti nella LSEst (segnatamente all‘art. 3 LSEst).
1
RS 191 .11
2 RS 235.22
RS 172.211.1