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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine

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nuovo domicilio o luogo di soggiorno duraturo all‘estero. L‘annuncio non viene richiesto nei primi 90 giorni al fine di mantenere entro limiti ragionevoli l‘onere spettante ai cittadini in questione e all‘amministrazione. Secondo l‘articolo 13 capoverso 2 LSEst, in caso di trasloco (cambiamento di domicilio da una circoscrizione consolare a un‘altra) non necessario an nunciarsi di nuovo. L‘ annuncio di persone ehe non sono mai state domiciliate in Svizzera disciplinato in particolare nell‘articolo 12 capoverso 3 e nell‘artieolo 14 capoverso 1 lettera c LSEst. Si preferito non introdurre disposizioni specifiche applicabili ai giramondo o a chi risiede in un paese per un breve periodo.

II capoverso 3 specifica i requisiti ehe gli Svizzeri all‘estero sono tenuti a comprovare. Non vengono riehiesti esclusivamente documenti svizzeri: in determinati casi la rappresentanza puö infatti accettare, come titolo comprovante, un documento di stato civile svizzero (p es. certificato di stato civile, atto d‘origine), ehe per i eittadini svizzeri indica ii luogo d‘origine (nazionalit), associato a un passaporto straniero (identitt). Per quanto coneerne i documenti d‘identitt stranieri, sono le rappresentanze a stabilire quali di essi possono essere considerati idonei. Tale faeo1tt di decisione utile in quanto le norme di sieurezza variano da regione a regione. La disposizione formulata nel capoverso 3 mira a garantire la eorrettezza dei dati nel registro degli Svizzeri all‘estero.

Conformemente al capoverso 4, le rappresentanze possono, in casi urgenti, registrare d‘ufficio i cittadini ehe ehiedono l‘aiuto sociale affinehd sia possibile prestare loro i servizi riehiesti (p. es. vittime di ineidenti, persone ineapaei di agire a eausa di malattia, pazienti in eoma eec.).

Art. 6 Comunieazione di cambiamenti

Gli Svizzeri all‘estero sono tenuti a eomunieare spontaneamente alla rappresentanza in parti eolare i cambiamenti indieati in questo artieolo.

Si tratta di un dovere eivico ehe serve a garantire la qua1iti dei dati iseritti nel registro degli Svizzeri all‘estero e nei registri di eui all‘artieolo 2 della legge federale del 23 giugno 2006v sull‘armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (legge sull‘armonizzazione dei registri). Per poter assieurare l‘erogazione dei propri servizi in ogni cireostanza, le rappresentanze devono disporre di dati di contatto aggiornati (utili in situazioni di erisi, p. es. in easo di evaeuazione, per l‘invio di comunicazioni uffieiali eec.).

L‘aequisto o la perdita di una naziona1it diversa da quella svizzera, ehe seeondo la lettera c devono essere eomunieati spontaneamente, possono incidere per esempio su11‘entit delle prestazioni di aiuto sociale.

Ii eapoverso 2 rimanda all‘obbligo eontemplato all‘artieolo 39 dell‘ordinanza del 28 aprile 20048, sullo stato eivile, ii quale stabilisce ehe i cittadini svizzeri e i eittadini stranieri ehe

hanno un legame saneito dal diritto di famiglia eon cittadini svizzeri, devono notificare eventi, dichiarazioni e deeisioni esteri eoneernenti lo stato civile alla eompetente rappresentanza svizzera all‘estero. Tale obbligo non riguarda pertanto esclusivamente le persone iseritte nel registro degli Svizzeri all‘estero.

Capitolo 3 Diritti politici

Le disposizioni contenute nel capitolo 3 dell‘ordinanza riprendono a tratti ii diritto vigente,

RS 431 .01.

8 RS 211.112.1