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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine

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Lett. d

Ii DFAE pu assumere una garanzia di copertura dci costi derivanti da malattia 0 infortunio all‘estero. Nella pratica questi costi sono generati principalmente da ricoveri ospedalieri per i quali gli ospedali richiedono garanzie di copertura. Se ii DFAE si dichiarato disposto a for nire una garanzia di copertura dei costi, questa diventa effettiva solo dopo che ii debitore ha versato un congruo anticipo o dopo che ii DFAE ha ricevuto una dichiarazione di garanzia scritta da un ufficio o da un‘organizzazione partner (p es. un‘assicurazione) da esso autorizza ti.

Art. 52 Persone scomparse

Cpv. 1

1 servizi menzionati nel capoverso 1 corrispondono alla prassi finora in vigore. L‘elenco non tuttavia esaustivo. Neu‘ ambito della consulenza ai familiari importante informare questi ultimi dcl fatto che, per poter ricevere qualsiasi tipo di aiuto dalle autorit di polizia svizzere, indispensabile presentare una denuncia di scomparsa, che comporta anche la sospensione dell‘applicazione di determinate disposizioni sulla protezione dci dati. Con l‘introduzione di tale condizione si mira a evitare che familiari preoccupati comunichino in modo precipitoso al DFAE la scomparsa di persone che probabilmente hanno interrotto solo temporaneamente i contatti con i propri congiunti.

Cpv. 2

La responsabiliti di indagare sulla scomparsa di una persona spetta alb Stato sul cui territorio avvenuta tale scomparsa. In virtü dcl principio di sovranitt, n il DFAE nd altri servizi fede rau possono svolgere indagini di polizia sul territorio di un altro Stato.

Cpv. 3

Su invito dello Stato competente per le indagini, la Confederazione pu partecipare alle ope razioni di ricerca e salvataggio.

Art. 53 Decessi

Cpv. 1

L‘elenco degli stretti congiunti riportato nel presente capoverso figura anche in altri atti nor mativi, tra cui l‘ordinanza dcl 16 marzo 200723 concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (ordinanza sui trapianti). La sequenza delle lettere indica l‘ordinc da scguire nella determinazione dcl congiunto piü strctto che deve essere informato in caso di dcccsso sccondo l‘articolo 45 capoverso 3 LSEst. Ciö significa che, se il dcccsso non puö essere co municato al coniuge o al partner registrato, la Confederazione cerca un familiare strctto in nanzitutto tra i figli, i gdnitori o i fratclli c le sorelle della persona deceduta, per poi proseguire eventualmente con gli altri congiunti indicati nel presente capovcrso. La collocazione dcl o della convivente all‘ultimo posto nella scqucnza dci congiunti piü stretti dovuta al fatto che queste persone non sono iscritte nel registro delbo stato civile e i rclativi dati sono pertanto pi difficili da reperire rispetto a quelli dcgli altri familiari. Inoltrc, i conviventi non hanno uno statuto giuridico spccifico.

Cpv. 2

La Confederazione ha 1‘ obbligo di informare una sola persona, cui spetta poi ii dovere di tra smettere l‘informazione agli altri faniiliari.

23 RS 810.211