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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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Titolo primo Svizzeri all‘estero
Capitolo 1 Rete di contatti e informazione
Art. 1 Rete di contatti
Nell‘ambito della tutela degli interessi economici, scientifici, culturali, sociali nonch di altri interessi svizzeri, le rappresentanze sfruttano la rete di contatti delle comunitt di Svizzeri all‘estero. Quest‘ultima comprende sia singoli individui sia istituzioni, tra le quali figurano non solo le istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero di cui all‘articolo 38 LSEst, ma anche tutta una serie di istituzioni in cui si registra la presenza di Svizzeri all‘estero. Alcuni esempi in tal senso sono le scuole svizzere, le camere di commercio, le associazioni di ex studenti ecc. 1 capimissione e i capiposto dispongono di un margine di manovra a livello di attuazione. Da! presente articolo non consegue alcun diritto a ricevere un sostegno finanziario.
Art. 2 Informazione
Ii Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) utilizza le fonti e i canali informativi piü opportuni ed efficaci. Ai sensi dell‘articolo 38 LSEst sostiene finanziariamente la «Schweizer Revue», pubblicata in tutto ii mondo dall‘Organizzazione degli Svizzeri all‘estero, e la «Gaz zetta Svizzera», edita dall‘Associazione Gazzetta Svizzera e destinata agli Svizzeri all‘estero residenti in Italia. Entrambe le riviste sono disponibili in formato elettronico e su carta e con tengono informazioni di carattere generale nonch informazioni aggiornate sulla vita politica, culturale e sociale in Svizzera. Attraverso questi due canali ii DFAE pubblica periodicamente comunicazioni ufficiali. Questa attivit di supporto garantita anche ne! quadro della LSEst. Sul sito del DFAE viene inoltre pubblicata la «Guida per gli Svizzeri all‘estero», contenente informazioni su svariati temi d‘interesse per gli Svizzeri all‘estero.
La Confederazione accorda aiuti finanziari anche a singole istituzioni partner alla cui offerta viene fatto riferimento ne! capoverso 2. Ii sostegno erogato a queste istituzioni retto da altre leggi federali, ovvero dall‘articolo 24 capoverso 1 lettera c della legge federale sulla radiote levisione4 per quanto concerne il Servizio internazionale della Societ svizzera di radiotelevi sione swissinfo e dalla la legge federale sulla diffusione della formazione svizzera all‘estero5 per quanto riguarda le scuole svizzere riconosciute.
Capitolo 2 Registro degli Svizzeri all‘estero
Art. 4 Annuncio
Contrariamente al Regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero del 24 novem bre 19676 e secondo ii capoverso 1 della presente ordinanza, eleggere ii proprio domicilio all‘estero non piü un requisito necessario per l‘iscrizione nel registro degli Svizzeri all‘estero. Le persone senza un domicilio fisso all‘estero si annunciano presso la rappresen tanza competente ne! luogo dove soggiornano. Le circoscrizioni consolari delle rappresentan ze ai sensi del capoverso 1 sono pubblicate nell‘elenco ufficiale delle rappresentanze del DFAE.
Secondo la LSEst, l‘obbligo dell‘annuncio vige da subito. L‘introduzione della regola dei 90 giorni mira a tenere conto delle circostanze particolari in cui si trova chi stabilisce un
(LRTV), RS 784.40 Legge sulle scuole svizzere aII‘estero (LSSE), RS 418.0 6RS191.1