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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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sua politica in materia di rapimenti e presa di ostaggi. Per stretti congiunti si intendono i gruppi di persone di cui all‘articolo 53 capoverso 1.
Sezione 3 Prestiti d‘emergenza
Questa sezione si basa sull‘ordinanza del 4 novembre 200926 sull‘aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all‘estero (OAPE), che viene abrogata con la presente ordinanza. Gli importi per ii finanziamento del rimpatrio o per l‘aiuto transitorio sono stati adeguati soprattutto al fine di garantire una copertura adeguata dei costi in caso di emergenza al di fuori dell‘Europa.
Con la nuova ordinanza, i prestiti d‘emergenza possono essere concessi anche a Svizzeri all‘estero che incorrono in situazioni d‘emergenza al di fuori dello Stato nel quale sono domi ciliati o soggiornano durevolmente.
Art. 60 Richiesta
La richiesta di un prestito d‘emergenza va inoltrata alla rappresentanza competente per ii luo go di soggiorno, come gii previsto dall‘OAPE27. La richiesta pu essere fatta oralmente, ma in tal caso necessario dimostrare in maniera credibile la situazione d‘emergenza nonch 1‘impossibiliti di ricevere in tempo utile da terzi i mezzi necessari. In linea di principio, un prestito d‘emergenza non viene concesso per prolurigare una vacanza, bensi soltanto fino alla prima data possibile per ii rimpatrio.
Art. 61 Rifiuto della richiesta
II prestito d‘emergenza versato a titolo sussidiario e viene concesso a soltanto se non vi sono altre possibi1iti per prestare aiuto in tempo utile. La richiesta rifiutata segnatamente in caso di mancata restituzione di un prestito concesso in precedenza.
Art. 62 Ammontare
1 prestiti d‘emergenza non sono concessi in forma forfettaria. La rappresentanza chiarisce caso per caso l‘importo assolutamente indispensabile per raggiungere lo scopo ammesso. Ii prestito consiste in un viatico minimo che viene messo a disposizione della persona che si trova in una situazione d‘emergenza per consentirle di coprire le spese necessarie fino alla prima data possibile per ii rimpatrio.
Art. 63 Competenza
Anche questo articolo si basa sull‘OAPE. Nella presente ordinanza, tuttavia, i contributi per ii finanziamento del rimpatrio e dell‘aiuto transitorio vengono calcolati in modo differenziato a seconda che la persona interessata parta da uno Stato europeo (lett. a) o extra-europeo (lett. b). Questo per tenere conto della diversa entiti delle spese di viaggio. L‘articolo precisa inoltre che si tratta di un ritorno al proprio domicilio, in quanto l‘aiuto non viene versato soltanto ad aventi diritto domiciliati in Svizzera, ma anche a Svizzeri all‘estero. Ii contributo per le spese ospedaliere e mediche nonch per i medicamenti (lett. c) corrisponde alla relativa disposizione dell‘OAPE, ma nella presente ordinanza vengono menzionate espressamente anche le spese per eventuali mezzi ausiliari (p. es. una sedia a rotelle).
Capitolo 2: Altri servizi consolari
26 RS 852.11
27 RS 852.11