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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine

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Art. 51 Malattia e infortunio

(art. 45 LSEst)

Gli aiuti prestati in caso di malattia e infortunio possono comprendere in particolare:

a. l‘organizzazione di contatti con servizi d‘emergenza, medici o ospedali;

b. se richiesto dalla persona interessata, la comunicazione ai familiari o ad altre persone;

c. I‘accertamento della copertura assicurativa e delle prestazioni assicurative;

d. l‘assunzione di garanzie di copertura dei costi ospedalieri previo versamento di un anticipo o in presenza di una dichiarazione di garanzia da parte di terzi:

e. visite in ospedale:

f. sostegno ai servizi di salvataggio svizzeri in caso di rimpatrio per cure mediche.

Art. 52 Persone scomparse

(art. 45 LSEst)

Gli aiuti prestati in caso di scomparsa di persone possono comprendere in particolare:

a. consulenza ai familiari:

b. spiegazione ai familiari dcl fatto che le autoritt possono avviare una ricerca soltanto dopo ehe stata presentata una denuncia di scomparsa alla polizia;

c. accertamenti per chiarire se sia noto ii Iuogo di soggiorno della persona cercata.

2DFAE non conduce indagini.

Lo svolgimento di operazioni di ricerca e salvataggio all‘estero di competenza dello Stato ospite. La Confederazione partecipa in Iinea di principio se Io Stato ospite ne fa richiesta o acconsente.

Art. 53 Decessi

(Art. 45 LSEst)

Sono stretti congiunti secondo l‘articolo 45 capoverso 3 LSEst:

a. ii 0 la coniuge o partner registralo/a;

b. figli, genitori, fratelli e sorelle;

c. nonni e abiatici;

d. ii 0 la convivente e altre persone vicine alla persona deceduta.

2L‘obbligo di informazione di cui alI‘articolo 45 capoverso 3 LSEst considerato adempiuto quando il DFAE ha comunicato ii decesso a ina delle persone menzionate nel capoverso 1.

Gli aiuti possono comprendere in particolare:

a. accertamenti presso autoritä e assicurazioni;

b. richiesta delI‘atto di morte, di rapporti di polizia 0 di referti autoptici:

c. comunicazione di indirizzi di pompe funebri:

d. disposizione della sepoltura in un‘urna cineraria o in una bara aIl‘estero;

e. assistenza nella spedizione della salma;

f. adozione di misure per mettere in sicurezza gli oggetti personali degli Svizzeri in transito.

Art. 54 Rapimenti di minori

(art. 45 LSEst)

In caso di rapimenti di minori, gli aiuti dcl DFAE al genitore interessato o al rappresentante legale possono comprendere in particolare:

a. Ia consulenza sulle forme di assistenza prestate dal DFAE:

b. le informazioni sulla procedura possibile in Svizzera e aIl‘estero;

c. la comunicazione di indirizzi di organizzazioni di assistenza, persone di contatto e avvocati in Ioco;

d. Ia collaborazione con la fondazione attiva in questo settore;

e. il tentativo di contatto con ii genitore rapitore e i figli;

f. l‘intervento diplomatico presso le autorit competenti dello Stato in cui si trovano i fuggitivi.

2 Sono fatte salve le disposizioni delle seguenti convenzioni:

a. Convenzione del 25 ottobre 19806 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;

b. Convenzione del 19 ottobre 1996v concernente Ia competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l‘esecuzione e la cooperazione in materia di responsabi1it genitoriale e di misure di protezione dei minori;

6RS 0.211.230.02

7RS 0.211.231.011