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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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2 J richiedente puö farsi rappresentare.
3 Alla richiesta deve essere allegato un bilancio preventivo in cui sono indicati, nella valuta deflo Stato ospite, le spese computabili e i redditi computabili.
4 Alla richiesta di prestazione unica deve essere allegato un preventivo dei costi.
Art. 31 Avvio d‘ufficio di un procedimento
(art. 33 cpv. 2 LSEs)
Se viene a conoscenza del fatto che uno Svizzero all‘estero si trova in situazione d‘emergenza, la rappresentanza puö avviare un procedimento d‘ufficio.
Art. 32 Obblighi del richiedente
(art. 24, 26 e 32 LSEst)
111 richiedente deve:
a. compilare e firmare i moduli forniti dalla DC;
b. fornire informazioni veritiere e complete sulla sua situazione e su quella dei membri della sua economia domestica;
c. documentare per quanto possibile le sue affermazioni;
d. far valere obblighi di assistenza e alimenti nonch pretese nei confronti di terzi;
e. segnalare senza indugio alla rappresentanza cambiamenti rilevanti della sua situazione.
2 Se necessario, la DC o la rappresentanza assistono ii richiedente neIl‘espletamento delle formaliti per far valere obblighi di assistenza e alimenti nonch pretese nei confronti di terzi.
Art. 33 Collaborazione della rappresentanza
(art. 32 LSEst)
1 La rappresentanza informa ii richiedente dei suoi diritti e doveri.
2 Se necessario e possibile, consiglia e assiste ii richiedente.
Art. 34 Decisione
(art. 33 LSEst)
1 La DC decide sulla base dei documenti forniti dalla rappresentanza; se necessario, pu procedere a ulteriori accertamenti.
2 La prestazione unica viene accordata per mezzo di una garanzia di assunzione dei costi.
3 In casi urgenti e in casi di rigore la DC puö accordare al richiedente una prestazione unica sulla base dei documenti presentati e senza disporre del preventivo dei costi.
4 La rappresentanza notifica la decisione al richiedente.
5 Se la DC respinge la richiesta poich, secondo l‘articolo 20 capoverso 1 lettera c, la permanenza nello Stato ospite non gius[ificata, la rappresentanza informa il richiedente in merito alla possibiliti di assunzione delle spese di rimpatrio.
Art. 35 Condizioni e oneri
(art. 28 LSEst)
II richiedente che dispone di beni immobili o di altri valori patrimoniali che al momento non possibile o ragionevole alienare puö essere obbligato a prestare una garanzia.
Art. 36 Pagamento
(art. 27 LSEst)
1 La prestazione unica versata conformemente alla garanzia di assunzione dei costi.
2 Le prestazioni periodiche sono pagate mensilmente su un conto o in contanti. II pagamento effettuato nella valuta dello Stato ospite.
3 A garanzia di un impiego adeguato da parte deII‘avente diritto, la prestazione puö essere versata a un terzo.
4 Se appare opportuno, possono essere forniti buoni d‘acquisto per determinate merci o effettuati pagamenti diretti a terzi.
5 Le spese amministrative non possono essere computate nella prestazione.
Art. 37 Anticipi e inizio della prestazione
(art. 27 LSEst)
1 Se il richiedente non puö ricevere tempestivamente un aiuto sufficiente da parte di terzi o dello Stato ospite, possono essere concessi anticipi di prestazioni periodiche dietro obbligo di rimborso o cessione di crediti.
2 Le prestazioni periodiche sono concesse al pitt presto a partire dalla presentazione della richiesta.