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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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Art. 41 Procedura in caso di aiuto sociale urgente
cpv. 1
II capoverso 1 permette, come gi la prassi vigente, di fornire un sostegno immediato agli Svizzeri senza domicilio in Svizzera che hanno bisogno di un aiuto sociale urgente all‘estero.
Si tratta primariarnente di un contributo finalizzato a compensare ii costo della vita («aiuto transitorio»). E tuttavia possibile anche l‘assunzione di una spesa unica urgente necessaria per ii sostentamento. A differenza di quanto previsto per gli anticipi (cfr. art. 37), deve sussistere un caso d‘emergenza che richieda un intervento immediato in loco. L‘aiuto transitorio viene computato neue prestazioni periodiche autorizzate successivarnente dalla DC neu‘ ambito del la procedura ordinaria. Come finora, la rappresentanza deve quindi motivare la sua decisione dinanzi alla DC.
Se si tratta di una spesa unica urgente possibile rinunciare a esigere un preventivo dei
costi. Non necessaria una garanzia di assunzione dei costi da parte della DC.
Cpv. 2-4
1 capoversi dal 2 al 4 disciplinano ii sostegno agli Svizzeri all‘estero che durante un soggiorno temporaneo in Svizzera si trovano in una situazione d‘emergenza. Secondo ii capoverso 2, spetta ai servizi sociali comunali o cantonali del luogo di soggiorno prestare la necessaria as sistenza a queste persone. La Confederazione si fa carico dei costi sostenuti da! Cantone (ad eccezione delle spese amministrative) e mantiene pertanto la competenza finanziaria nei casi in questione.
L‘aiuto sociale urgente presuppone un‘emergenza in analogia a quanto contemplato dall‘articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 24 giugno 197721 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (legge federale sull‘assistenza), secondo cui «se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, ii Cantone di dimora tenuto ad assisterlo». Per chiarire l‘analogia, nell‘ordinanza utilizzata la stessa terminologia. Si presuppone inoltre ehe la persona sia uno/una Svizzero/a all‘estero, sia indigente ai sensi dell‘articolo 22 LSEst e, nella situazione attuale, avrebbe diritto anche all‘estero al versamen to delle prestazioni.
L‘ammontare dell‘aiuto sociale urgente secondo ii capoverso 2 fissato in base alle regole in vigore ne! Cantone di dimora. L‘ aiuto urgente comprende anche 1‘ assistenza e la consulenza necessarie. La procedura relativa a!!‘emanazione della decisione retta dal diritto cantonale.
II capoverso 3 precisa ehe i costi vengono rimborsati al Cantone di dimora. Presupposto mdi spensabile per tale restituzione ehe, al momento del!a situazione d‘emergenza e del rimbor so, la persona assistita sia uno/una Svizzero/a all‘estero ai sensi dell‘articolo 11 LSEst e ehe si trovi in una situazione di indigenza per la qua!e previsto l‘aiuto sociale agli Svizzeri all‘estero. Ciö non ii caso se la persona ehe ha beneficiato di un aiuto o un terzo rimborsano immediatamente o in tempo utile i eosti assunti da! Cantone. Se la persona ehe ha rieevuto !‘aiuto rimborsa la somma a rate, non matura un disavanzo di eui deve farsi earieo la Confede razione. 11 pagamento a rate tuttavia esigibile soltanto per un periodo limitato. 1 dettagli in merito alla procedura di conteggio eontinuano a essere diseiplinati mediante eireolare.
Capitolo 5: Altre prestazioni di sostegno
21 RS 851.1