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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine

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Non appena lo Stato ospite le comunica che un cittadino svizzero stato privato della liberti nel territorio di detto Stato, la rappresentanza invia una lettera alla persona privata della liber t per informarla su aleuni diritti fondamentali (diritto a un avvocato, diritto a un interprete) e sulle misure che la persona puö adottare (p. es. domanda di trasferimento o ricerca di un av vocato). Neue informazioni concernenti le questioni relative all‘assicurazione sociale si tratta di evitare che la persona privata della libertä incorra in una lacuna assicurativa presso l‘AVS. Una simile lacuna la renderebbe infatti dipendente dall‘assistenza al suo ritorno in Svizzera.

Ii trasferimento in Svizzera di persone che devono scontare una pena possibile soltanto negli Stati ehe hanno sottoscritto la Convenzione del 21 marzo 198325 sul trasferimento dei con dannati. La Svizzera ha inoltre concluso aecordi bilaterali in materia di trasferimento dei con dannati con la Thailandia, ii Marocco, le Barbados e la Repubblica dominicana. Su richiesta della persona privata della libertt la rappresentanza puö accertarsi presso la direzione carcera na ehe i diritti della persona detenuta siano rispettati (assistenza mediea, diseriminazioni). In tale ambito non vanno sottovalutate le differenze tra i van Paesi per quanto coneerne le eondi zioni di detenzione. In molti Stati, infatti, le eondizioni in cui vivono i prigionieri non sono paragonabili a quelle vigenti neue eareeri svizzere. Una persona ehe viene privata della libertt all‘estero non puö pertanto attendersi lo stesso trattamento ehe le verrebbe riservato in easo di detenzione in patria.

Cpv. 2

Ii DFAE eomuniea l‘arresto di una persona a terzi solo se la persona privata della 1ibert ha dato ii proprio eonsenso esplieito.

Cpv. 3

Lo svolgimento e il numero delle visite dipendono dalle eondizioni e dagli orari loeali. La prima visita viene organizzata, se possibile, poeo dopo l‘arresto.

Art. 57 Informazione in situazioni di erisi

Nell‘ottiea del prineipio della responsabiliti individuale, spetta alla persona ehe soggiorna all‘estero utilizzare i propri mezzi per informarsi sulle condizioni di sieurezza e sui risehi pre senti in loeo. La persona in questione pu proeurarsi le neeessarie informazioni attraverso i eanali eonvenzionali, in particolare quelli menzionati nel presente artieolo. 1 viaggiatori ehe si sono registrati nella banea dati elettroniea di eui all‘artieolo 49 eapoverso 4 possono inoltre rieevere speeifiehe eomunieazioni dal DFAE, ehe vengono inviate anehe alle persone iseritte nel registro degli Svizzeri all‘estero.

Art. 58 Lettere di protezione

In caso di guerra, pericolo di guerra e gravi disordini in eorso o incombenti, a persone fisiche e giuridiehe possono essere eonsegnate lettere di protezione per la loro sieurezza personale o per quella dei loro beni (art. 48 epv. 5 LSEst). 11 DFAE emana istruzioni per l‘elaborazione e la consegna delle lettere di protezione.

Art. 59 Rapimenti e presa di ostaggi

In caso di rapimento o presa di ostaggi, la gestione della situazione e la ricerca di soluzioni eompetono in primo luogo alb Stato nel quale sono trattenute le vittime. In virtü del prineipio di sovranit, la Confederazione puö agire sul territorio di un altro Stato solo se autorizzata dalbo stesso.

11 margine di manovra della Confederazione definito dai suoi obblighi internazionali e dalla

25 RS 0.343