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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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Art. 48 Persone fisiche
Cpv.]
Ii capoverso 1 concretizza la nozione delle persone di cui all‘articolo 39 capover so 1 lettera b LSEst per le quali la Svizzera assume funzioni di protezione. La Svizzera puö stipulare convenzioni internazionali concernenti i servizi nel settore consolare. In tal caso pu fornire protezione consolare ai cittadini dello Stato con ii quale ha concluso la convenzione, nel limite di quanto sancito neue disposizioni di quest‘ultima.
Rifugiati e apolidi
Alle persone ehe rieonosce come rifugiati o apolidi la Svizzera eoncede la stessa protezione ehe garantisee ai cittadini svizzeri. Conformemente al diritto internazionale e alla presente disposizione, puö dunque eoncedere protezione consolare ai rifugiati e agli apolidi ehe ha rieonoseiuto eome tau. La Svizzera puö per esempio fornire protezione a un rifugiato o a un apolide rieonoseiuto eome tale ehe detenuto in uno Stato terzo ed minaceiato di espulsione verso uno Stato terzo nel quale risehia di subire violazioni dei diritti fondamentali.
Cpv. 2
In easi partieolari, i servizi eontemplati dall‘artieolo 50 e seguenti della presente ordinanza possono essere erogati a favore di familiari (svizzeri o stranieri) di persone di eui all‘artieolo 39 eapoverso 1 LSEst. fl DFAE puö optare per tale possibilit in partieolare quan do una persona muore o viene diehiarata seomparsa. Ci permette, da un lato, di tutelare i diritti della persona interessata e, dall‘altro, di aiutare i familiari a superare le eonseguenze del suo deeesso o della sua scomparsa. E inoltre possibile offrire un sostegno ai familiari qualora la persona in questione non sia in grado di esprimere la propria volont per motivi di salute.
Art. 49 Sussidiarieti
Cpv.]
Le persone fisiche e giuridiehe ehe si trovano in situazioni d‘emergenza devono eercare di superare le diffieoltä sfruttando dapprima i mezzi forniti da assieurazioni, parenti e eonoseenti e impiegando i mezzi di eui dispongono. La Confederazione interviene a titolo sussidiario quando una persona in diffieoltt non piü in grado di tutelare i propri interessi eon le proprie forze o eon l‘aiuto di terzi. In determinati easi la Confederazione puö pretendere ehe le perso ne forniseano una prova degli sforzi intrapresi.
Cpv. 2 e 3
La LSEst saneisee espressamente il prineipio della responsabiliti individuale. In eonereto, eiö signifiea ehe spetta alle persone fisiehe e giuridiehe adottare tutte le misure neeessarie per non incorrere in una situazione d‘emergenza. Tra le suddette misure figura innanzitutto il rispetto del diritto vigente nello Stato ospite. Questa eonsiderazione potrebbe sembrare superflua, ma l‘esperienza insegna ehe ii prineipio menzionato non affatto seontato per tutti. Molti viag giatori, infatti, ingnorano ehe determinate azioni perfettamente legali nel loro Paese non yen gono aecettate in altri Stati e possono addirittura essere punite dalla legge del posto. Prima di partire dunque importante informarsi.
Un‘ulteriore misura eonsiste nel raeeogliere informazioni sulle eondizioni di sicurezza nello Stato nel quale intende soggiornare. La Confederazione fornisee il proprio supporto in tal sen so pubblieando apposite raeeomandazioni, in particolare sotto forma di consigli di viaggio sul sito Internet del DFAE. Nei eonsigli di viaggio, ineentrati sulla sieurezza legata alla situazione politiea e alla eriminalitt, vengono stimati i possibili risehi e formulate raeeomandazioni sulle misure da adottare. Altre raeeomandazioni, segnatamente in merito a eventuali pandemie, possono essere emanate dall‘Uffieio federaue della sanit pubbliea.