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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine

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2 La rimunerazione del patrimonio del Fondo retta dall‘articolo 70 capoverso 2 dell‘ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione.

Gli utili da capitale, i proventi degli interessi e gli altri ricavi sono accreditati annualmente al Fondo.

Sezione 2: Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero

(art. 38 LSEst)

Art. 46

I Possono essere versati aiuti finanziari per istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero che:

a. promuovono o sostengono a livello mondiale gli Svizzeri all‘estero in determinati settori;

b. prestano aiuto agli Svizzeri all‘estero.

2 Possono essere versati aiuti finanziari all‘Organizzazione degli Svizzeri all‘estero per Je seguenti attivit1:

a. tutela degli interessi nei confronti delle autoritt svizzere;

b. informazione degli Svizzeri all‘estero.

Titolo secondo: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore delle persone all‘estero

Capitolo 1: Protezione consolare

Sezione 1: Condizioni

Art. 47 Competenze

(art. 39 cpv. 1 e art. 40 cpv. 1 LSEst)

La concessione, 1‘entitt e la limitazione delta protezione consolare sono stabilite:

a. per Je persone fisiche, dal DFAE;

b. per le persone giuridiche, dal Dipartimento federale dell‘economia, della formazione e della ricerca (DEFR) d‘intesa con il DFAE.

Art. 48 Persone tisiche

(art. 39 LSEst)

Conformemente all‘articolo 39 capoverso 1 lettera b LSEst, la protezione consolare puö essere concessa in particolare alle seguenti persone:

a. cittadini di Stati con i quali la Svizzera ha concluso un relativo accordo;

b. rifugiati riconosciuti;

c. apolidi riconosciuti.

2servizi nell‘ambito della protezione consolare possono essere erogati anche a familiari di una persona di cui all‘articolo 39 capoverso 1 LSEst, in particolare in caso di decesso o scomparsa di quest‘ultima.

Art. 49 Sussidiarieti

(art. 42 LSEst)

1 La Confederazione interviene fornendo protezione soltanto quando Je persone fisiche e giuridiche hanno esaurito i mezzi di cui dispongono per superare le difficoltit, con le loro forze o con l‘aiuto di terzi.

2Le persone fisiche e giuridiche devono adottare le misure che lecito attendersi da loro a livello organizzativo e Iinanziario per superare in maniera autonoma la situazione d‘emergenza conformemente al principio della responsabilit individuale. A tal fine devono, per quanto ragionevolmente esigibile, usufruire degli aiuti offerti dallo Stato ospite.

Le persone fisiche e giuridiche devono adottare le misure necessarie per prevenire situazioni d‘emergenza, in particolare rispettando la legislazione nazionale dello Stato ospite e le raccomandazioni della Confederazione nonch provvedendo a una copertura assicurativa sufficiente.

1 cittadini svizzeri possono registrare i loro soggiorni all‘estero. II DFAE mette a disposizione la banca dati elettronica.

Sezione 2: Aiuti

Art. 50 Principi

(art. 45-49 LSEst)

Nel quadro della protezione consolare, il DFAE concede aiuti nel rispetto delta sovranit1 e dell‘ordinamento giuridico dello Stato ospite.

2 Le persone fisiche e giuridiche cui concessa la protezione consolare sono tenute a informare il DFAE su sviluppi essenziali e a collaborare con il Dipartimento in maniera costruttiva.

5RS 611.01