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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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2 La rimunerazione del patrimonio del Fondo retta dall‘articolo 70 capoverso 2 dell‘ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione.
Gli utili da capitale, i proventi degli interessi e gli altri ricavi sono accreditati annualmente al Fondo.
Sezione 2: Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero
(art. 38 LSEst)
Art. 46
I Possono essere versati aiuti finanziari per istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero che:
a. promuovono o sostengono a livello mondiale gli Svizzeri all‘estero in determinati settori;
b. prestano aiuto agli Svizzeri all‘estero.
2 Possono essere versati aiuti finanziari all‘Organizzazione degli Svizzeri all‘estero per Je seguenti attivit1:
a. tutela degli interessi nei confronti delle autoritt svizzere;
b. informazione degli Svizzeri all‘estero.
Titolo secondo: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore delle persone all‘estero
Capitolo 1: Protezione consolare
Sezione 1: Condizioni
Art. 47 Competenze
(art. 39 cpv. 1 e art. 40 cpv. 1 LSEst)
La concessione, 1‘entitt e la limitazione delta protezione consolare sono stabilite:
a. per Je persone fisiche, dal DFAE;
b. per le persone giuridiche, dal Dipartimento federale dell‘economia, della formazione e della ricerca (DEFR) d‘intesa con il DFAE.
Art. 48 Persone tisiche
(art. 39 LSEst)
Conformemente all‘articolo 39 capoverso 1 lettera b LSEst, la protezione consolare puö essere concessa in particolare alle seguenti persone:
a. cittadini di Stati con i quali la Svizzera ha concluso un relativo accordo;
b. rifugiati riconosciuti;
c. apolidi riconosciuti.
2servizi nell‘ambito della protezione consolare possono essere erogati anche a familiari di una persona di cui all‘articolo 39 capoverso 1 LSEst, in particolare in caso di decesso o scomparsa di quest‘ultima.
Art. 49 Sussidiarieti
(art. 42 LSEst)
1 La Confederazione interviene fornendo protezione soltanto quando Je persone fisiche e giuridiche hanno esaurito i mezzi di cui dispongono per superare le difficoltit, con le loro forze o con l‘aiuto di terzi.
2Le persone fisiche e giuridiche devono adottare le misure che lecito attendersi da loro a livello organizzativo e Iinanziario per superare in maniera autonoma la situazione d‘emergenza conformemente al principio della responsabilit individuale. A tal fine devono, per quanto ragionevolmente esigibile, usufruire degli aiuti offerti dallo Stato ospite.
Le persone fisiche e giuridiche devono adottare le misure necessarie per prevenire situazioni d‘emergenza, in particolare rispettando la legislazione nazionale dello Stato ospite e le raccomandazioni della Confederazione nonch provvedendo a una copertura assicurativa sufficiente.
1 cittadini svizzeri possono registrare i loro soggiorni all‘estero. II DFAE mette a disposizione la banca dati elettronica.
Sezione 2: Aiuti
Art. 50 Principi
(art. 45-49 LSEst)
Nel quadro della protezione consolare, il DFAE concede aiuti nel rispetto delta sovranit1 e dell‘ordinamento giuridico dello Stato ospite.
2 Le persone fisiche e giuridiche cui concessa la protezione consolare sono tenute a informare il DFAE su sviluppi essenziali e a collaborare con il Dipartimento in maniera costruttiva.
5RS 611.01