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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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Sezione 1: «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri aII‘estero»
Neue scritture contabili della Confederazione figurano, a volte da decenrii, crediti provenienti da associazioni e societ di soccorso de! passato o da donazioni e legati. Alcuni di questi cre diti sono stati trasferiti ne! patrimonio della Confederazione, che ii amministra in parte a titolo fiduciario. Dopo apposite ricerche, ii DFAE ha accertato ne! dettaglio la provenienza di tau fondi e, d‘accordo con l‘Amministrazione federale delle finanze, giunto a!!a conclusione che auspicabile riunir!i in un unico fondo di aiuto, ii quale contemplato dall‘articolo 44 OSEst. 1 fondi cosi riuniti, tra cui 14 fondi di origine privata e i! fondo di aiuto del!‘Ufficio federa!e di giustizia, garantiscono i! finanziamento del nuovo Fondo di aiuto.
Lo scopo del «Fondo di aiuto per i cittadini svizzeri al!‘estero» prevenire o attenuare casi di rigore e situazioni di indigenza di Svizzeri al!‘estero ai qua!i non possibi!e fornire assistenza mediante !‘aiuto sociale (capitolo 4 OSEst). fl Fondo deve consentire sia !‘erogazione di pre stazioni supp!ementari a favore di persone singole sia un sostegno tramite societit di soccorso !oca!i. Possono eventua!mente beneficiare delle prestazioni de! Fondo anche cittadini stranieri che vivono in comunione domestica con la persona assistita. Grazie all‘istituzione di un Fon do unico e al!‘adeguamento de!!a disposizione re!ativa alb scopo, ii Fondo pu essere impie gato in tutto ii mondo.
Sezione 2 Sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all‘estero
Art. 46
In base al diritto vigente la Confederazione versa aiuti finanziari periodici a un numero limita to di istituzioni che la aiutano ad adempiere i! mandato conferitole dal!‘articolo 40 della Co stituzione federale. La LSEst conferma questa pratica di sostegno. Rientrano segnatamente tra le istituzioni di cui all‘artico!o 46 capoverso 1 !ettera a: 1. la Fondazione per i giovani svizzeri all‘estero (FGSE), che si prefigge di rafforzare i legami dei giovani svizzeri a!l‘estero con la Svizzera; 2. l‘associazione educationsuisse, che promuove scuo!e e progetti educativi svizzeri all‘estero. La Confederazione puö erogare prestazioni di aiuto sociale a Svizzeri a!l‘estero attraverso societ di soccorso !oca!i considerate istituzioni ai sensi de! capoverso 1 !ettera b. G!i aiuti finanziari del!a Confederazione secondo i! capoverso 2 sono versati alla fondazione de!!‘Organizzazione deg!i Svizzeri all‘estero.
Titolo secondo: Protezione consolare e altri servizi consolari a favore delle
persone all‘estero
Capitolo 1: Protezione consolare
Sezione 1: Condizioni
Art. 47 Competenze
Per quanto concerne le persone fisiche, la concessione, !‘entitii e !‘eventuale limitazione del!a protezione consolare sono stabilite da! DFAE. Nel caso delle persone giuridiche, invece, i! Dipartimento federale dell‘economia, della formazione e della ricerca (DEFR) a decidere, d‘intesa con i! DFAE, in merito al!a concessione, al!‘entitä e all‘eventuale !imitazione del!a protezione consolare.