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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine

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yale a dire l‘ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all‘estero.

Sezione 1 Iscrizione nel catalogo elettorale e radiazione

Art. 7 Annuncio per !‘esercizio dei diritti politici

L‘arinuncio per l‘esercizio dei diritti politici collegato all‘annuncio ai fini dell‘iscrizione nel registro degli Svizzeri all‘estero. Oltre ai dati iscritti ne! registro, gli Svizzeri al!‘estero devo no fornire i! loro ultimo Comune di domicilio in Svizzera o, se non ne hanno eletto uno, ii Comune di origine, da cui si evince ii Comune di voto competente. Dato che piü Comuni pos sono avere lo stesso nome, necessario sapere in quale Cantone si trova ii Comune indicato.

Secondo i! diritto vigente, la rappresentanza deve trasmettere una copia del!‘annuncio ai Co muni di origine. Finora questo provvedimento era necessario poich gli Svizzeri a!l‘estero avevano ii diritto di scegliere i! loro Comune di voto. Con la nuova disposizione formu!ata nella presente ordinanza stato tuttavia notevolmente ridotto ii rischio, derivante da tale pro cedura, che uno Svizzero a!l‘estero avente diritto di voto venga registrato in piü Comuni di voto e possa dunque votare pii volte. La comunicazione prevista nel diritto vigente risulta pertanto superflua.

Dal punto di vista del contenuto, !a disposizione contemplata a! capoverso 2 corrisponde a! diritto vigente.

Art. 8 Iscrizione ne! cata!ogo elettora!e

Questa disposizione stata ripresa, con a!cune modifiche di carattere redaziona!e, da!l‘articolo 4 del!‘ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri al!‘estero.

Di regola gli Svizzeri all‘estero vengono iscritti ne! cata!ogo elettora!e (cpv. 1). 11 cpv. 2 pre vede la conferma del!‘iscriziorie. Se reputa che i requisiti per l‘iscrizione non siano soddisfat ti, ii Comune di voto deve comunicarlo preventivamente, alla persona interessata, adducendo ne i motivi (cpv. 2). In questo modo, agli Svizzeri a!!‘estero garantito ii diritto di essere sen titi.

Art. 9 e 10 Cambiamento di domicilio e radiazione

Lo scopo delle disposizioni contemplate in questi articoli garantire la concordanza tra i dati rilevanti per l‘esercizio del diritto di voto iscritti nel registro degli Svizzeri a!l‘estero e i dati contenuti nei cataloghi elettorali.

Secondo l‘articolo 9, gli aventi diritto di voto devono comunicare un eventua!e cambiamento di domicilio con sufficiente anticipo prima del successiyo scrutinio, in modo ta!e che il mate riale di voto venga spedito all‘indirizzo giusto. Questa disposizione collegata a!!‘articolo 11 capoverso 2 della presente ordinanza, in base a! quale la notifica deve pervenire al Comune di voto almeno sei settimane prima dello scrutinio affinch il materia!e di voto possa essere spe dito al nuovo indirizzo.

La nozione di domicilio si fonda sull‘articolo 12 LSEst. fl domicilio politico, ovvero il Co mune di yoto, gii definito in maniera sufficientemente chiara nel!a LSEst (art. 18 cpv. 1 e 2).

L‘articolo 10 disciplina a! capoverso 1 la radiazione da! cata!ogo e!ettorale. A !ivello di !egge, la radiazione di persone dal registro degli Svizzeri a!l‘estero disciplinata nell‘articolo 14 capoverso 1 LSEst, cui fa riferimento l‘articolo 10 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza: la radiazione da! registro degli Svizzeri a!l‘estero comporta automatica

RS 161 .51