Progetto

Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 27Fedlex · Progetto

importante che la persona interessata disponga di una copertura assicurativa sufficiente per evitare eventuali situazioni d‘emergenza, come sottolineato anche nei consigli di viaggio del DFAE. Particolarmente utile inoltre la stipula di un‘assicurazione adeguata che copra sia le spese di malattia all‘estero sia i costi di un eventuale rimpatrio. Nella maggior parte dei casi, infatti, le visite mediche, i ricoveri ospedalieri e i trasporti per motivi medici sono particolar mente costosi. Numerosi ospedali chiedono inoltre agli stranieri di versare anticipi che molti di loro non possono permettersi. Iii simili casi, spesso le assicurazioni stipulate si fanno carico delle spese nonch degli oneri anmiinistrativi. E raccomandabile tutelarsi anche da ulteriori rischi stipulando apposite assicurazioni, per esempio un‘assicurazione di viaggio completa che comprenda anche la protezione giuridica.

Cp‘. 4

Unu1teriore misura preventiva che gli Svizzeri all‘estero possono adottare consiste nell‘informare ii DFAE in merito al proprio luogo di soggiorno all‘estero. 1 dati di contatto possono essere registrati elettronicamente nella banca dati itineris gestita da! DFAE, che faci lita la ricerca di cittadini svizzeri all‘estero in caso di crisi. E possibile registrarsi per qualsiasi tipo di viaggio all‘estero. L‘iscrizione fortemente raccomaridata soprattutto quando si piani fica un soggiorno in zone caratterizzate da instabilitit politica o da un elevato rischio di cata strofi naturali.

Sezione 2: Aiuti

Art. 50 Principi

Cpv. 1

Ii rispetto della sovranit e dell‘ordinamento giuridico dello Stato ospite costituisce un princi pio fondamentale del diritto internazionale. Ii capoverso 1 precisa la competenza della Confe derazione nel contesto internazionale, rimanda al succitato principio e serve a definire chia ramente i limiti dell‘assistenza all‘estero.

Cpv. 2

Informare ii DFAE su sviluppi essenziali e collaborare con tale Dipartimento secondo ii pre sente capoverso soprattutto nell‘interesse della persona coirivolta, che desidera ricevere una protezione efficace. In questo modo si mira principalmente a prevenire eventuali svantaggi per ii DFAE o per la persona interessata derivanti dalla mancata comunicazione di determina te informazioni.

Art. 51 Malattia e infortunio

Malattia e infortunio sono da intendersi ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge federale del 6 ottobre 2OOO sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociah. In questl casi la protezione consolare consiste principalmente nel coordinare ii flusso di informazioni tra le parti coinvolte (famiglie, assicurazioni, ospedali ecc.) e nell‘assistere gli interessati fornendo loro consigli e informazioni sulla procedura da seguire. 1 casi enunciati nell‘articolo 56 lettere a—f rispecchiano 1a prassi finora in vigore, che viene confermata dalla LSEst. L‘elenco non tuttavia esaustivo.

22 RS 830.1