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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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Capitolo 4: Aiuto sociale
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 17 Pluricittadinanza
(art. 25 LSEsI)
1 Se una persona che possiede piü naziona1itt presenta una richiesta per l‘ottenimento di prestazioni di aiuto sociale, la Direzione consolare dcl DFAE (Dc) decide dapprima in merito alla cittadinanza preponderante. A tal fine tiene conto:
a. delle circostanze che hanno condotto all‘acquisto della cittadinanza straniera;
b. dello Stato di residenza durante I‘infanzia e la formazione:
c. della durata del soggiorno nello Stato di residenza attuale; e
d. dei legami con la Svizzera.
2 Nei casi di aiuto sociale urgente secondo I‘articolo 41, la cittadinanza svizzera considerata preponderante.
Art. 18 Misure preventive
(art. 23 1SEsn
1 Sono considerate misure preventive in particolare:
a. l‘informazione su pericoli particolari per la salute o di altro tipo;
b. i provvedimenti per la protezione delle famiglie e dei bambini;
c. l‘aiuto alla formazione dei giovani in una professione adeguata;
d. l‘invito ad adottare, in collaborazione con l‘autoriti competente dello Stato ospite, misure educative, assistenziali o protettive;
e. la distribuzione di vestiti, genen alimentari o medicamenti;
f. la consulenza nella ricerca di un impiego;
g. l‘aiuto al collocamento e al reinserimento sociale di disabili fisici o psichici.
2 La D adotta misure preventive generali o specifiche dopo aver consultato la rappresentanza competente.
Sezione 2: Prestazioni di aiuto sociale all‘estero
(art. 24 e 27 LSEst)
Art. 19 Principio
1 Le prestazioni di aiuto sociale (prestazioni) all‘estero sono versate periodicamente oppure una rantuln.
2 Le prestazioni periodiche sono versate al massimo per un anno: possono essere rinnovate.
Art. 20 Diritto a prestazioni periodiche
1II richiedente ha diritto a prestazioni periodiche se:
a. le sue spese computabili sono superiori ai redditi computabili;
b. il suo patrimonio liquidabile stato utilizzato ad eccezione dell‘importo non computabile dcl patrimonio;
c. la sua permanenza nello Stato ospite giustificata alla luce dell‘insieme delle circostanze, segnatamente se:
1. risiede da diversi anni in tale Stato;
2. molto probabilmente acquisirt in un futuro prossimo l‘indipendenza economica in tale Stato;
3. dimostra ehe per gli stretti legami familiari o di altro tipo non si puö ragionevolmente pretendere da lui il rimpatrio.
2 II rapporto tra i costi deIl‘aiuto sociale aII‘estero e in Svizzera non rilevante.
Art. 21 Diritto a una prestazione unica
1 ) richiedente ha diritto a una prestazione unica se i suoi redditi computabili. una volta dedotte le spese computabili. non bastano per far fronte a una spesa unica necessaria al suo sostentamento e non disponibile un patrimonio liquidabile superiore all‘importo non computabile.
2 Le prestazioni uniche e periodiche sono cumulabili.
Art. 22 Spese computabili
1 Sono riconosciuti come spese computabili:
a. un importo forfettario destinato alle spese per l‘economia domestica (importo per l‘economia domestica):
b. altre spese periodiche quali i costi abitativi, i contributi assicurativi e le spese di trasporto, se sono necessarie, ragionevoli e comprovate.