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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine

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Capitolo 4: Aiuto sociale

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 17 Pluricittadinanza

(art. 25 LSEsI)

1 Se una persona che possiede piü naziona1itt presenta una richiesta per l‘ottenimento di prestazioni di aiuto sociale, la Direzione consolare dcl DFAE (Dc) decide dapprima in merito alla cittadinanza preponderante. A tal fine tiene conto:

a. delle circostanze che hanno condotto all‘acquisto della cittadinanza straniera;

b. dello Stato di residenza durante I‘infanzia e la formazione:

c. della durata del soggiorno nello Stato di residenza attuale; e

d. dei legami con la Svizzera.

2 Nei casi di aiuto sociale urgente secondo I‘articolo 41, la cittadinanza svizzera considerata preponderante.

Art. 18 Misure preventive

(art. 23 1SEsn

1 Sono considerate misure preventive in particolare:

a. l‘informazione su pericoli particolari per la salute o di altro tipo;

b. i provvedimenti per la protezione delle famiglie e dei bambini;

c. l‘aiuto alla formazione dei giovani in una professione adeguata;

d. l‘invito ad adottare, in collaborazione con l‘autoriti competente dello Stato ospite, misure educative, assistenziali o protettive;

e. la distribuzione di vestiti, genen alimentari o medicamenti;

f. la consulenza nella ricerca di un impiego;

g. l‘aiuto al collocamento e al reinserimento sociale di disabili fisici o psichici.

2 La D adotta misure preventive generali o specifiche dopo aver consultato la rappresentanza competente.

Sezione 2: Prestazioni di aiuto sociale all‘estero

(art. 24 e 27 LSEst)

Art. 19 Principio

1 Le prestazioni di aiuto sociale (prestazioni) all‘estero sono versate periodicamente oppure una rantuln.

2 Le prestazioni periodiche sono versate al massimo per un anno: possono essere rinnovate.

Art. 20 Diritto a prestazioni periodiche

1II richiedente ha diritto a prestazioni periodiche se:

a. le sue spese computabili sono superiori ai redditi computabili;

b. il suo patrimonio liquidabile stato utilizzato ad eccezione dell‘importo non computabile dcl patrimonio;

c. la sua permanenza nello Stato ospite giustificata alla luce dell‘insieme delle circostanze, segnatamente se:

1. risiede da diversi anni in tale Stato;

2. molto probabilmente acquisirt in un futuro prossimo l‘indipendenza economica in tale Stato;

3. dimostra ehe per gli stretti legami familiari o di altro tipo non si puö ragionevolmente pretendere da lui il rimpatrio.

2 II rapporto tra i costi deIl‘aiuto sociale aII‘estero e in Svizzera non rilevante.

Art. 21 Diritto a una prestazione unica

1 ) richiedente ha diritto a una prestazione unica se i suoi redditi computabili. una volta dedotte le spese computabili. non bastano per far fronte a una spesa unica necessaria al suo sostentamento e non disponibile un patrimonio liquidabile superiore all‘importo non computabile.

2 Le prestazioni uniche e periodiche sono cumulabili.

Art. 22 Spese computabili

1 Sono riconosciuti come spese computabili:

a. un importo forfettario destinato alle spese per l‘economia domestica (importo per l‘economia domestica):

b. altre spese periodiche quali i costi abitativi, i contributi assicurativi e le spese di trasporto, se sono necessarie, ragionevoli e comprovate.