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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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Cpv. 3
1 servizi elencati al capoverso 3 lettere a—f, che concretizzano l‘articolo 45 capover so 1 LSEst, rispecchiano la prassi in vigore. L‘elenco non tuttavia esaustivo.
Lett. b
In alcuni Stati, per le rappresentanze difficile, se non addirittura impossibile, richiedere rap porti di polizia, referti autoptici e atti di morte. La rappresentanza si limita in linea di princi pio a inoltrare alle autoritt dello Stato ospite una richiesta scritta ed eventualmente, in un se condo momento, un sollecito. All‘occorrenza viene consigliato agli stretti congiunti di rivol gersi a un avvocato in loco per avviare un procedimento finalizzato al rilascio dei documenti richiesti.
Lett. f
Se un cittadino svizzero muore durante un soggiorno al di fuori dello Stato in cui domicilia to, la rappresentanza puö prendere in consegna e conservare per un breve periodo i suoi effetti personali. Ii trasporto degli effetti personali verso la Svizzera o un altro Stato un‘incombenza che spetta agli stretti congiunti o a terzi. La rappresentanza puö fissare un termine adeguato a tal fine.
Art. 54 Rapimenti di minori
La nozione di rapimento di minori include anche la sottrazione di minorenne contemplata dall‘articolo 220 del Codice penale svizzero (CP)24.
L‘assistenza fornita dal DFAE in caso di rapimento internazionale di minori in uno Stato che non ha ratificato le convenzioni di cui al capoverso 1 comprende in particolare i servizi elen cati (in maniera non esaustiva) al capoverso 2. La lettera d costituisce la base legale per ii ricorso, da parte del DFAE, alle prestazioni della Fondazione svizzera del Servizio sociale internazionale
L‘esperienza insegna che, nei casi contemplati al capoverso 1, un epilogo positivo spesso difficile. 1 passi compiuti dalla Confederazione portano di rado a risultati soddisfacenti e la collaborazione con le autorit complessa. Come dimostrato dalla pratica, nella maggior par te dei casi queste situazioni delicate si risolvono se viene raggiunto un accordo tra i genitori o le altre parti coinvolte. A tal fine possono essere utili in particolare i tentativi di mediazione da parte di organismi specializzati indipendenti, organizzazioni non governative o familiari.
Art. 55 Procedimenti giudiziari all‘estero
Cpv. 1
Questa disposizione corrisponde alla prassi e ai principi giuridici vigenti. Ii DFAE rispetta il principio della separazione dei poteri e in particolare dell‘indipendenza delle autoriti giudizia ne estere.
Cpv. 3
Le spese di avvocato e le spese processuali sono a carico della persona interessata.
Art. 56 Privazione della 1ibert
Cpv. 1
24 RS 311.0