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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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Art. 6 Comunicazione di cambiamenti
(art. 13 cpv. 1 LSESt)
1 Le persone iscritte nel registro degli Svizzeri all‘estero sono tenute a notificare alla rappresentanza competente in particolare i seguenti cambiamenti:
a. eventi, dichiarazioni e decisioni concernenti Io stato civile;
b. cambiamenti di indirizzo e dei dati di contatto;
c. acquisto o perdita di una naziona1itt straniera.
2L‘obbligo di notificare eventi, dichiarazioni e decisioni esteri concernenti ]o stato civile disciplinato dall‘articolo 39 dell‘ordinanza del 28 aprile 20042 sullo stato civile, indipendentemente dall‘iscrizione nel registro degli Svizzeri all‘estero.
Capitolo 3: Diritti politici
Sezione 1: Iscrizione nel catalogo elettorale e radiazione
Art. 7 Annuncio per l‘esercizio dei diritti politici
(art. 19 cpv. 1 prima frase LSEst)
1 Gli Svizzeri all‘estero che intendono esercitare i loro diritti politici lo comunicano alla rappresentanza competente per scritto o presentandosi di persona.
2 Gli Svizzeri all‘estero con domicilio nel Principato del Liechtenstein si annunciano presso l‘ufficio designato dal Cantone di San Gallo, ehe assume nei loro confronti i compiti di una rappresentanza. Ii DFAE disciplina le relative procedure amministrative con il Cantone di San Gallo.
3 Al momento dell‘annuncio, gli Svizzeri all‘estero indicano l‘ultimo Comune di domicilio in Svizzera o, se non ne hanno eletto uno, ii Comune d‘origine, specificando in quale Cantone si trova. 11 Comune indicato considerato Comune di voto, a menü ehe il diritto cantonale non preveda un catalogo elettorale centrale secondo l‘articolo 20 capoverso 1 LSEst.
1 La rappresentanza o l‘ufticio designato dal Cantone di San Gallo inoltra I‘annuncio al Comune di voto o all‘ufficio ehe tiene ii eatalogo elettorale centrale.
Art. 8 Iserizione nel eatalogo elettorale
(art. 19 cpv. 1 seconda frase ISEst)
1 Rieevuto l‘annuncio, il Comune di voto iserive lo Svizzero all‘estero nel catalogo elettorale, se non gii iscritto nel eatalogo elettorale di un altro Comune svizzero.
2 II Comune di voto conferma alb Svizzero all‘estero l‘iserizione nel eatabogo elettorale.
Se intende riflutare l‘iserizione. il Comune di voto bo eomunica direttamente alla persona interessata e alla rappresentanza, addueendone i motivi.
Art. 9 Comunieazione in easo di eambiamento di domicilio
(art. 3 cpv. 1 prima frase LSEst)
In caso di eambiamento di domieilio all‘estero, gli Svizzeri all‘estero devono notifiearbo alla rappresentanza con suftieiente antieipo prima del sueeessivo serutinio.
Art. 10 Radiazione dal eatalogo elettorale
(art. 19 cpv. 3 LSEst)
111 Comune di voto radia bo Svizzero all‘estero dal proprio eatabogo elettorale;
a. dopo aver ricevuto la eomunieazione di rinuncia seeondo l‘artieobo 19 eapoverso 2 LSEst;
b. in easo di radiazione dal registro degli Svizzeri all‘estero;
e. se il materiale di voto rinviato ab mittente per tre volte eonseeutive pereh non ha potuto essere eonsegnato ab destinatario;
d. in easo di eselusione dal diritto di voto seeondo l‘artieobo 17 LSEst.
2 GIi Svizzeri all‘estero con diritto di voto radiati dal eatabogo elettorale possono presentare una riehiesta motivata alla rappresentanza ehiedendo di essere nuovamente iseritti nel eatabogo elettorale.
2 RS 211.112.2