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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine

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permette alla Confederazione di sostenere i progetti dei Cantoni in relazione al «Vote lectro nique». A tale proposito va tenuto presente che, in linea di principio, lo svolgimento di vota zioni ed elezioni di competenza dei Cantoni. Dato che, ai sensi della LSEst, ii diritto al con tributo sussiste soltanto per i costi riguardanti gli Svizzeri all‘estero, la partecipazione della Confederazione alle spese sostenute dai Cantoni per i loro progetti ammonta al massimo al 40 per cento. La Confederazione puö partecipare soltanto ai costi correlati alb sviluppo ed eventualmente al controllo dei sistemi. Non invece ammessa una partecipazione finanziaria alle spese di esercizio.

Capitolo 4 Aiuto sociale

Le disposizioni contenute nel capitolo 4 dell‘ordinanza riprendono in molte parti ii diritto vi gente, segnatamente l‘ordinanza del 4 novembre 200912 sull‘aiuto sociale e i prestiti ai citta dini svizzeri all‘estero e le direttive‘3 sull‘aiuto sociale concesso agli Svizzeri all‘estero, redat te in base a tale ordinanza dall‘Ufficio federale di giustizia e in vigore dal10 gennaio 2010. Occorre inoltre tenere conto delle linee guida per gli organi incaricati dell‘ applicazione inviati dall‘Ufficio federale di giustizia, competente fino al 31 dicembre 2014, nelle sue circolari ai Cantoni. In sede di applicazione si tiene conto anche delle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell‘azione sociale (COSAS, cfr. commento all‘art. 24).

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 17 Pluricittadinanza

Secondo l‘articobo 25 LSEst, alle persone che possiedono piü nazionalit e la cui cittadinanza straniera preponderante non di regola concesso alcun aiuto. L‘articolo 17 capoverso 1 elenca i principali criteri, derivati dalla pratica, per decidere se prevalga la cittadinanza sviz zera o quella straniera. In casi urgenti, ai richiedenti deve essere tuttavia prestato aiuto sociale anche senza aver prima chiarito quale cittadinanza sia preponderante (cpv. 2).

Art. 18 Misure preventive

II capoverso 1 riprende le misure elencate nel diritto vigente. Nella pratica, finora questa di sposizione ha svolto un ruolo piuttosto secondario.

11 capoverso 2 ridefinisce la competenza attribuendola non piü all‘Ufficio federale di giusti zia (UFG) bensi alla Direzione consolare (DC) del DFAE, la quale, dopo aver consultato la rappresentanza competente, ordina eventuali misure.

Sezione 2 Prestazioni di aiuto sociale alI‘estero

Art. 19 Principio

Conformemente alla pratica in vigore, operata una distinzione tra prestazioni una tantum e prestazioni periodiche. In entrambi i casi deve essere allestito un bilancio preventivo in base a direttive precise. Gli articoli dal 20 ab 26 contengono le relative disposizioni e garantiscono una procedura uniforme.

12 RS852.11

13 Cfr. http://www.ufci.admin.ch (alla rubrica SocietJSvizzeri aII‘estero)