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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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Art. 20 Diritto a prestazioni periodiche
La concessiorie dell‘aiuto sociale all‘estero presuppone uno stato d‘indigenza ai sensi dell‘articolo 22 LSEst. L‘articolo 20 capoverso 1 della presente ordinanza definisce i requisiti necessari per fruire di prestazioni periodiche. Ii fatto che, a parit di effetto, ii sostegno finan ziario fornito a una persona in determinati Paesi sia piü economico che in Svizzera non nie vante (cpv. 2). Occorre invece verificare dove l‘integrazione maggiore e dove pii probabi le riuscire ad acquisire un‘indipendenza economica.
Art. 21 Diritto a una prestazione unica
Anche questa forma di aiuto sociale all‘estero presuppone uno stato di indigenza (sulla base dell‘art. 22 LSEst) e anche in questo caso l‘ammontare determinato in funzione di un bilan cio preventivo. La spesa unica & assunta segnatamente nei casi in cui un eventuale pagamento a rate graverebbe per molto tempo sulla persona in questione. Se la persona interessata dispo ne di un patrimonio, ma quest‘ultimo non immediatamente liquidabile, puö essere richiesta una garanzia (sulla base dell‘art. 35). II capoverso 2 disciplina la relazione tra prestazioni pe riodiche e prestazioni uniche all‘estero.
Art. 22 Spese computabili
La disposizione riprende ii principio, sancito nel diritto vigente, secondo cui i debiti (e i rela tivi interessi) non possono essere riconosciuti e computati come spese ai sensi del capover so 2. Circostanze speciali sussistono quando i debiti sono stati contratti per spese necessarie, come pigioni arretrate, premi dell‘assicurazione malattia o fatture ospedaliere non pagati‘4.
Art. 23 Redditi computabili
Per quanto riguarda le entrate, si devono considerare tutti i redditi realizzabili, tra cui rientra no i redditi patrimoniali (p. es. pigioni) e le prestazioni di assicurazioni sociali da parte dello Stato ospite (o dello Stato di soggiorno dell‘interessato). Nel bilancio preventivo vanno prese in considerazione anche eventuali prestazioni uniche. Ii richiedente tenuto a far valere prete se nei confronti di terzi (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. d) e, se necessario, puö farsi assistere (cfr. art. 32 cpv. 2). Dato che per determinare le spese ci si basa sulle dimensioni dell‘economia domestica, occorre tenere in debito conto anche i redditi di persone non aventi diritto all‘aiuto che vivono nella stessa economia domestica‘5.
Art. 24 Importo per l‘economia domestica
Secondo ii capoverso 1 la DC fissa, in collaborazione con le rappresentanze e conformemente alle direttive COSAS, un importo forfettario per l‘economia domestica riferito a ogni Paese (ed eventualmente regione). Fino al 31 dicembre 2014 tale competenza spettava all‘Ufficio federale di giustizia. Per regione si intendono uno Stato federato o piü Stati federati o zone rurali in contrapposizione a zone urbane. Per determinare l‘importo forfettario si tiene conto della grandezza dell‘ economia domestica‘6
Art. 25 Importo non computabile del patrimonio
La presente disposizione disciplina la definizione dell‘importo non computabile del patrimo nio17 da parte della DC. L‘importo non computabile del patrimonio consente di mantenere una quota di patrimonio protetta che favorisce una maggiore responsabilitä individuale della per
14 Cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 agosto 2009 in re C-1 610/2009 consid. 7. 15 Cfr. Direttive deIl‘Ufficio federale di giustizia del 10 gennaio 2010 n. 2.5.3. In merito ai cpv. 1 e 2, cfr. Direttive delI‘Ufficio federale di giustizia del 10 gennaio 2010 n. 8.2.7
17 Cfr. Direttive deIl‘Ufficio federale di giustizia del 10 gennaio 2010 n. 1 .2.2.