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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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mente la radiazione da! cata!ogo elettorale.
Una perfetta esecuzione della disposizione di cui a!la lettera d sarebbe un obiettivo difficile da raggiungere. Per poter identificare ne! limite del possibile i casi in questione, le autorit hanno bisogno della collaborazione di familiari, curatori o persone designate con mandato precau zionale.
L‘articolo 10 capoverso 2 prevede la possibilit di una nuova iscrizione. La radiazione dal catalogo elettorale non comporta in alcun modo la perdita, da parte degli aventi diritto di voto, del loro diritto di essere iscritti in tale catalogo. E infatti possibile chiedere di essere nuova mente iscritti indicando, con una breve motivazione, che ii motivo all‘origine della radiazione non sussiste piü. Una persona puö per esempio dimostrare che ii motivo della mancata conse gna al destinatario venuto meno (art. 19 cpv. 3 LSEst) o che non piü sottoposta a curatela generale (art. 17 LSEst in combinato disposto con l‘art. 19 cpv. 3 LSEst). Per la motivazione non devono essere previsti requisiti rigorosi.
Sezione 2 Esercizio dei diritti politici
Art. 11 Spedizione del materiale di voto
Lo scopo della presente disposizione garantire ehe gli aventi diritto di voto ricevano ii mate riale di voto. Di regola i Comuni di voto lo inviano all‘indirizzo in eui risiedono gli Svizzeri all‘estero. In easi eceezionali puö tuttavia rivelarsi opportuno spedire il materiale di voto a un reeapito diverso da quello di residenza, per esempio per i eollaboratori del DFAE ehe lavora no all‘estero o nei easi in cui l‘indirizzo di residenza non sia raggiunto, o lo sia soltanto in maniera insuffieiente, dai servizi postali esteri. E ammesso utilizzare un reeapito diverso dall‘indirizzo di residenza solo se assolutamente neeessario. In linea di prineipio l‘indirizzo deve essere attribuito personalmente agli aventi diritto, poieh in tal modo si limita il risehio di manipolazioni e, inoltre, l‘indirizzo pu essere utilizzato per identifieare gli stessi aventi diritto quando firmano referendum e iniziative popolari federali.
Art. 12 Voto in Svizzera
La presente disposizione rispeeehia ampiamente il diritto vigente. 11 ritiro del materiale di voto presso il Comune di voto viene tuttavia agevolato, poieh non pii‘i neeessario ehe tutti i membri di una stessa eeonomia domestiea si presentino di persona.
Art. 14 Voto elettronico
Per gli Svizzeri all‘estero aventi diritto di voto importante sapere fino a ehe momento p05- sono votare elettronieamente‘0. Ineertezze sull‘orario di ehiusura dell‘urna elettroniea possono sorgere in partieolare se lo Stato ospite in eui vivono gli Svizzeri all‘estero si trova in una diversa zona di fuso orario. 1 Cantoni devono indicare l‘orario di ehiusura dell‘urna elettroni ca in base all‘ora svizzera eonformemente all‘artieolo 15 della legge federale del 17 giu gno 201111 sulla metrologia.
Sezione 3 Misure di promozione
Art. 16
La disposizione eoneretizza l‘articolo 21 LSEst e, in particolare, eostituisce la base legale ehe
10 Cfr. FF20134448 RS 941 .20