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Consultazione 2014/166: Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) · 34 pagine
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sona assistita e rafforza la volont di quest‘ultima di provvedere autonomamente ai propri bisogni. Per la propria realizzazione personale infatti necessario disporre di una sufficiente libertä di movimento a livello economico.
Art. 26 Ammontare delle prestazioni periodiche
Ii capoverso 1 fissa l‘ammontare delle prestazioni periodiche, corrispondente alla parte delle spese che eccede ii bilancio preventivo. Sono fatte salve la riduzione o l‘esclusione delle pre stazioni ai sensi dell‘articolo 38 della presente ordinanza. Le prestazioni periodiche sono ver sate a partire dal momento in cui viene presentata la richiesta, ma non retroattivamente (sulla base dell‘art. 19 cpv. 2).
Ii capoverso 2 disciplina ii calcolo delle prestazioni per le persone che vivono in case di ripo so e in istituti simili. Di regola vengono coperti soltanto i costi per le spese di soggiorno in istituti pubblici. Per calcolare la parte che eccede il bilaneio preventivo sono determinanti le tariffe dei rispettivi istituti.
Sezione 3 Rimpatrio
Art. 27 Diritto
Anche le prestazioni di aiuto al rimpatrio sono accordate unicamente a persone ehe si trovano in una situazione di indigenza. Questa forma di aiuto erogata a Svizzeri all‘estero ehe inten dono eleggere domicilio in Svizzera (epv. 2) e non presuppone ehe i riehiedenti abbiano gii benefieiato all‘estero di prestazioni periodiehe (epv. 3) o uniehe (una o piü).
Art. 28 Ammontare
La LSEst (art. 30 epv. 2) prevede l‘assunzione delle spese di viaggio. Come git saneito nel diritto vigente, si deve seegliere il mezzo piü appropriato ed eeonomieo. Inoltre, in base alla prassi usuale, stabilito ehe, in easo di bisogno, sono garantite le prestazioni neeessarie sia all‘estero sia al momento dell‘arrivo in Svizzera fino a quando i servizi sociali del Cantone di soggiorno non prendono a earieo ii easo, per esempio se uno Svizzero all‘estero fa rientro in Svizzera il fine settimana o in giorni festivi. La Confederazione informa le autorit eantonali competenti.
Sezione 4 Procedura
Art. 30 Riehiesta
Seeondo l‘artieolo 13 neeessario presentare una riehiesta alla rappresentanza com petente. Come in passato, il riehiedente puö farsi rappresentare (epv. 2, cfr. art. 18 epv. 1 OASE‘9). fl rappresentante firma la riehiesta.
Se vengono riehieste prestazioni periodiehe, deve essere allegato un bilancio preventivo (cpv. 3). Se al termine del periodo per ii quale erano state autorizzate le prestazioni periodiehe la persona ha aneora bisogno dell‘aiuto soeiale, deve essere presentata per tempo una doman da di proroga. Alla riehiesta di prestazione uniea deve essere allegato un preventivo dei eosti (epv. 4).
Art. 31 Avvio d‘uffieio di un procedimento
Un proeedimento puö essere avviato non solo su riehiesta, ma anche d‘uffieio. L‘artieolo 31 eonsente un‘applicazione adeguata della legge nei easi in cui non ei si possa ragionevolmente
18 RS 852.11
19 Ordinanza del 26 novembre 1973 su prestazioni assistenziali agil Svizzeri aII‘estero, sostituita daII‘OAPE 110 gennaio 2010.